COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 01/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Accademia Sandonatese Camp. Prom. Gir. E Gara Acc. Sandonatese/S. Angelo Calcio del 17/12/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 01/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Accademia Sandonatese Camp. Prom. Gir. E Gara Acc. Sandonatese/S. Angelo Calcio del 17/12/2006 La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società ACC. SANDONATESE, relativo alla gara in oggetto, nella quale secondo l’assunto della reclamante la società S. ANGELO CALCIO avrebbe fatto partecipare i calciatori: Mauro MARIANI e Simone MOSCHITTI in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte. Rilevato che la società S. ANGELO CALCIO non ha inviato le proprie deduzioni. Rilevato che i calciatori MARIANI E MOSCHITTI risultano tesserati per la Pol. CASALE VIDOLASCO e di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto i calciatori stessi non avevano titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt.12-13-14-17-42 n.2 del CGS, la Commissione Disciplinare In accoglimenti del reclamo come sopra proposto DELIBERA a) di comminare alla società S. ANGELO CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società S. ANGELO CALCIO l’ammenda di Euro 250,00 determinata anche dalla categoria di appartenenza; c) di squalificare i calciatori Mauro MARIANI e Simone MOSCHITTI per UNA gara. d) di inibire a tutto il 01/03/2007 il dirigente accompagnatore sig. Maurizio BOSSI della società S. ANGELO CALCIO. Dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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