COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 01/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Parona e Provigevano Camp. Jun. Reg. Gir. N Gara Parona/Alcione del 23/12/2006 C.U. n.25 del CRL datato 11/01/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 01/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Parona e Provigevano Camp. Jun. Reg. Gir. N Gara Parona/Alcione del 23/12/2006 C.U. n.25 del CRL datato 11/01/2007 La società PARONA e PROVIGEVANO ha proposto reclamo avverso la squalifica del calciatore COTTA RAMUSINO LORENZO sino al 07/03/2007, chiedendo una riduzione della sanzione comminatagli. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: letti gli atti ufficiali e sentito telefonicamente il direttore di gara, il quale ha confermato integralmente quanto riportato nel rapporto di gara, il calciatore COTTA RAMUSINO, capitano della PARONA, partecipava attivamente alla rissa scoppiata tra i calciatori di entrambe le società colpendo ripetutamente ed in modo violento un calciatore avversario. Pertanto, visto il comportamento tenuto dal calciatore sanzionato e la qualifica di capitano ricoperta, la squalifica comminatagli dal GS appare congrua e merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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