COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 01/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Bergamo Calcetto Camp. Calcio a 5 Serie C 1 Gir. A Gara Carioca/Bergamo Calcetto del 19/01/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 28 del 01/02/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società F.C. Bergamo Calcetto Camp. Calcio a 5 Serie C 1 Gir. A
Gara Carioca/Bergamo Calcetto del 19/01/2007
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società FC BERGAMO CALCETTO, relativo alla gara in oggetto, nella quale secondo l’assunto della reclamante la società F.C. CARIOCA avrebbe fatto partecipare il calciatore STEFANO BARCHI in posizione irregolare.
Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte.
Rilevato che la società FC CARIOCA non ha inviato le proprie deduzioni.
Rilevato che, come da C.U. n.25 del CRL datato 11/01/2007 il calciatore STEFANO BARCHI risulta squalificato e, di conseguenza il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame.
Visti gli artt.12-13-14-17-42 n.2 del CGS, la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo come sopra proposto
DELIBERA
a) di comminare alla società FC CARIOCA la punizione sportiva della perdita della gara per 0-6;
b) di comminare alla società FC CARIOCA l’ammenda di Euro 120,00 determinata anche dalla categoria di appartenenza;
c) di squalificare il calciatore STEFANO BARCHI per UNA ulteriore gara.
d) di inibire a tutto il 01/03/2007 il dirigente accompagnatore sig. GIOVANNI DI MICOLI della società FC CARIOCA.
Dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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