COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 3 del 13/07/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE CARDONI CRISTIANO avverso decisioni merito gara Riviera Calcio – Argignano, del 3.6.2006 – Finale Play-off Campionato Provinciale di Terza Categoria – Com. Uff. n. 156 del 7.6.2006.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 3 del 13/07/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE CARDONI CRISTIANO avverso decisioni merito gara Riviera Calcio – Argignano, del 3.6.2006 – Finale Play-off Campionato Provinciale di Terza Categoria - Com. Uff. n. 156 del 7.6.2006. Il reclamo risulta privo di sottoscrizione, impedendone di accertare la provenienza e la legittimazione, e, quindi, di affermare la validità rituale e sostanziale dell’atto: la sottoscrizione è infatti uno degli elementi essenziali dell’atto-reclamo e la sua mancanza lo rende giuridicamente inesistente. Inoltre, ulteriore motivo di inammissibilità, non risulta versata la tassa reclamo. La Commissione Disciplinare,P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto in proprio dal calciatore Cardoni Cristiano.
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