COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 3 del 13/07/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO G.S. REAL MACERATA avverso sanzioni merito gara Real Macerata – Aries Trodica, del 18.2.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 57 del 19.6.2006 del Comitato Provinciale di Macerata.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 3 del 13/07/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO G.S. REAL MACERATA avverso sanzioni merito gara Real Macerata – Aries Trodica, del 18.2.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” - Com. Uff. n. 57 del 19.6.2006 del Comitato Provinciale di Macerata.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, alla luce delle risultanze della Relazione dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C., comminava al calciatore Pallotta Piero, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2006, avendolo ritenuto responsabile dell’aggressione subita dall’Arbitro nella gara emarginata. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società G.S. Real Macerata, chiedendo l’annullamento ovvero, rilevatane comunque l’eccessività, una riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato. Deduceva la reclamante l’assoluta involontarietà dell’eventuale contatto fisico del proprio tesserato con il Direttore di gara; gesto peraltro non grave e privo di conseguenze. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, letta la Relazione dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C., ritiene che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. Si legge nella Relazione dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C. che l’Arbitro della gara in esame ha confermato l’aggressione fisica e verbale del Pallotta nei suoi confronti, riconoscendo tuttavia che il calcio, leggero colpo allo stinco, privo di dolore, potrebbe essere stato frutto di un gesto involontario, nato nella confusione del momento e che lo stesso calciatore potrebbe non essersene reso conto. Alla luce di quanto accertato dall’Organo Federale inquirente, questa Commissione ritiene che si debba addivenire alla richiesta riduzione della squalifica inflitta al Pallotta, avuto riguardo, ai fini disciplinari che qui interessano, all’aspetto soggettivo del suo comportamento.
P.Q.M.
la Commissione, in accoglimento del reclamo come innanzi proposto dalla società G.S. Real Macerata, riduce la sanzione della squalifica del calciatore Pallotta Piero, tenuto conto del presofferto, al 15 agosto 2006 ed ordina restituirsi la relativa tassa.
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