COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 06/09/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.C. SASSOFERRATO CALCIO avverso decisioni merito gara Polisportiva Collemar – S.C. Sassoferrato Calcio, del 20.5.2006 – Play-out Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “C” – Com. Uff. n. 152 del 31.5.2006.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 06/09/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.C. SASSOFERRATO CALCIO avverso decisioni merito gara Polisportiva Collemar – S.C. Sassoferrato Calcio, del 20.5.2006 – Play-out Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “C” – Com. Uff. n. 152 del 31.5.2006. Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, in base all’esame degli atti ufficiali, assegnava “partita vinta alla società Collemar” con il risultato di 3 a 0. Rinviava ogni ulteriore decisione disciplinare all’esito delle risultanze degli accertamenti dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C. all’uopo incaricato. Avverso la predetta delibera la S.C. Sassoferrato Calcio ha proposto rituale reclamo deducendo la correttezza regolamentare della decisione nell’occasione assunta dai propri dirigenti accompagnatori della squadra di non disputare l’incontro a causa dell’aggressione fisica subita da un proprio calciatore e delle gravi condizioni di pericolo per l’incolumità dei propri tesserati creatasi con il comportamento offensivo, minaccioso ed aggressivo dei dirigenti, calciatori e sostenitori della Polisportiva Collemar. Asseriva la reclamante che, nell’occasione, all’arrivo al campo di gara, i propri atleti e dirigenti accompagnatori furono fatti oggetto, da parte dei dirigenti, calciatori e sostenitori della Società ospitante, di minacce, insulti, lancio di oggetti dai balconi delle vicine abitazioni e di atti di violenza. All’ingresso degli spogliatoi il proprio, unico portiere - per questo cercato ed individuato - fu colpito con un violento pugno dal tesserato della Polisportiva Collemar, sig. Rizzo Rocky. Concludeva chiedendo, in via principale, l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara de quo a carico della Polisportiva Collemar e conseguente aggiudicazione della stessa a proprio favore; in via subordinata, la ripetizione dell’incontro in campo neutro e a porte chiuse. Alla richiesta audizione, nonché all’odierna riunione, la reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito di non avere personalmente visto nulla, ma di essere stato informato, da un Carabiniere, di quanto accaduto prima del suo arrivo al campo, in merito alla grave aggressione fisica subita da un calciatore del Sassoferrato. Ha altresì precisato che, consegnandogli riserva scritta, per l’accaduto, i dirigenti ed il capitano del Sassoferrato gli comunicarono che non avrebbero disputato la gara. Con ordinanza in data 14 aprile 2006 questa Commissione, ritenendo necessario compiere opportuni accertamenti, sospendeva la decisione rimettendo gli atti all’Ufficio Indagini della F.I.G.C.. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali dell’incontro, letta la relazione dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C., sentiti la reclamante ed il Direttore di gara, ritiene il gravame fondato e meritevole di accoglimento in ragione delle motivazioni ivi addotte. In esito all’esame della Relazione dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C. deve aversi per accertato che nell’occasione “si è trattato, in effetti, di una vera e propria aggressione che è stata operata in due tempi:  in una prima fase agita nei confronti dei giocatori e dei mezzi del Sassoferrato all’esterno dei cancelli dello stadio da parte dei dirigenti, calciatori e tifosi del Collemar, che è stata attuata con minacce, insulti, colpi ai pullman e lancio di oggetti dai terrazzi. L’aggressione presumibilmente era premeditata, lo dimostra la chiusura dei cancelli di accesso oltre la mancata apertura degli stessi per circa dieci/quindici minuti, nonostante le ripetute richieste dei carabinieri della scorta;  la seconda fase si concretizza in una vera e propria aggressione fisica nei confronti del portiere del Sassoferrato, sig. Siepi Roberto, da parte del giocatore del Collemar, sig. Rizzo Rocky”. Alla luce di quanto inequivocamente emerso ed accertato, questa Commissione ritiene la Polisportiva Collemar oggettivamente responsabile del comportamento dei propri dirigenti, calciatori e sostenitori in ordine ai gravissimi e deplorevoli fatti loro ascritti, avvenuti prima dell’inizio dell’incontro e che, impedendone la regolare effettuazione, giustificano ampiamente la decisione assunta dai dirigenti del Sassoferrato di non disputare la gara. Il portiere del Sassoferrato, sig. Siepi Roberto, ha subito le conseguenze di cui al verbale di Pronto Soccorso n°19890/2006 dell’A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona in data 20 maggio 2006 come effetto dell’aggressione subita da parte del calciatore della squadra avversaria, individuato nella persona del sig. Rizzo Rocky. Tale aggressione, avvenuta prima dell’inizio della gara, ha provocato l’allontanamento del Siepi dal campo di gioco per le lesioni giudicate guaribili in giorni dieci s.c.. Alla fattispecie in esame va applicato il disposto del primo comma dell’art. 12 del Codice di giustizia sportiva nella parte in cui è previsto che “la società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 …”. Tali conclusioni sono assorbenti di ogni altra considerazione ed esimono la Commissione da ulteriori motivazioni. P.Q.M. la Commissione Disciplinare accoglie il reclamo come sopra proposto dalla S.C. Sassoferrato Calcio, per l’effetto infliggendo alla Polisportiva Collemar la sanzione sportiva della perdita per 0 a 3 della gara suindicata. Ordina restituirsi la relativa tassa. In ossequio alla richiamata riserva, invia gli atti al Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche per quanto di sua competenza. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti di cui sopra e di rito.
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