COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 04/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S.D. COLMURANESE avverso esito gara Pievebovigliana – Colmuranese, del 16.9.2006 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F”.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 04/10/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO S.S.D. COLMURANESE avverso esito gara Pievebovigliana – Colmuranese, del 16.9.2006 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F”.
All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 3 a 2, la S.S.D. Colmuranese ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Corvatta Mauro, in posizione irregolare in quanto squalificato per una gara effettiva nella scorsa stagione sportiva, allorché lo stesso militava nella società Isolina Calcio, come risultante dal Com. Uff. n. 149 del 24.5.2006 del Comitato Regionale Marche.
La medesima reclamante, anche avanti questa Commissione, concludeva chiedendo, in applicazione delle vigenti norme Federali in materia, l’aggiudicazione della gara a proprio favore.
LA COMMISSIONE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
esperiti i necessari accertamenti, dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della reclamante, in quanto il calciatore Corvatta Mauro risulta essere stato effettivamente squalificato nella stagione sportiva scorsa, allorché lo stesso era tesserato a favore della società Isolina Calcio, per una gara per recidività in ammonizione comminatagli in gara play-out e quindi con conseguente squalifica automatica, confermata dal Giudice Sportivo con provvedimento pubblicato sul citato Com. Uff. n. 149 e di non averla ancora scontata alla data dell’incontro in esame, al quale pertanto il ridetto calciatore ha partecipato in posizione irregolare;
visti gli artt. 12, commi 1 e 5,14, comma 12, e 17, comma 6, del Codice di giustizia sportiva,
P.Q.M.
accoglie il reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Colmuranese, per l’effetto infliggendo alla società Polisportiva Pievebovigliana la sanzione sportiva della perdita per 0 a 3 della gara suindicata.
Al sig. Di Paolo Giancarlo, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell’inibizione per giorni quindici ed al calciatore Corvatta Mauro la squalifica per un’ulteriore giornata di gara.
Dispone la restituzione della relativa tassa.
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