COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 11/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare ECLAMO G.S. VIGOR CASTELFIDARDO avverso esito gara Sarnano – Vigor Castelfidardo, del 23.9.2006 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “C”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 11/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare ECLAMO G.S. VIGOR CASTELFIDARDO avverso esito gara Sarnano – Vigor Castelfidardo, del 23.9.2006 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “C”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 1 a 0, la società G.S. Vigor Castelfidardo ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Constà Giuseppe, in posizione irregolare in quanto squalificato nella scorsa stagione sportiva, allorché lo stesso militava nella società Mogliano, per una gara effettiva, come risultante dal Com. Uff. n. 139 del 3.5.2006 del Comitato Regionale Marche, a nulla rilevando l’inesattezza del cognome del medesimo calciatore, ivi contenuto. La medesima reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore. LA COMMISSIONE  letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;  esperiti i necessari accertamenti, dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della reclamante, in quanto il calciatore Constà Giuseppe, risulta essere stato effettivamente squalificato, nella scorsa stagione sportiva, allorché lo stesso militava con l’A.S.D. Mogliano Calcio, per una gara per recidività in ammonizione, con provvedimento del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche pubblicato sul citato Com. Uff. n. 139 e di non averla ancora scontata alla data dell’incontro in esame, avendo lo stesso partecipato alla precedente gara del campionato in corso;  rilevato che il calciatore Constà Giuseppe è stato sanzionato come Costa Giuseppe in quanto, nella stagione sportiva scorsa, lo stesso è stato erroneamente tesserato dall’A.S.D. Mogliano Calcio a proprio favore con il nome di Costà Giuseppe, ma che inequivocamente trattasi di unica e medesima persona;  ritenuto pertanto che il ridetto calciatore ha partecipato alla gara in epigrafe in posizione irregolare perchè squalificato;  visti gli artt. 12, commi 1 e 5, e 17, comma 6, del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla società G.S. Vigor Castefidardo, per l’effetto infliggendo alla S.S. Sarnano la sanzione sportiva della perdita per 0 a 3 della gara suindicata. Commina altresì al sig. Salustri Clorindo, nell’occasione Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell’inibizione per giorni quindici ed al calciatore Constà Giuseppe la sanzione della squalifica per un’ulteriore giornata di gara. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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