COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 11/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. MONTEGIORGIO CALCIO avverso decisioni merito gara Montegiorgio Calcio – Trodica, del 16.9.2006 – Campionato Regionale Juniores, girone “D” .

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 11/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. MONTEGIORGIO CALCIO avverso decisioni merito gara Montegiorgio Calcio – Trodica, del 16.9.2006 - Campionato Regionale Juniores, girone “D” . Il reclamo è inammissibile mancando agli atti la prova dell’avvenuto invio alla controparte di copia dei motivi del gravame medesimo. La Commissione Disciplinare, P.Q.M. visti gli artt. 29, comma 5, e 42, comma 6, del Codice di giustizia sportiva, DICHIARA inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Montegiorgio Calcio per difetto di contraddittorio. Si incameri la relativa tassa.
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