COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 18/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare ECLAMO SIG. CARDINALI MARIO avverso sanzioni merito gara A.S.D. Petritoli – A.C.D. Stella, del 30.9.2006 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 29 del 4.10.2006.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 18/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare ECLAMO SIG. CARDINALI MARIO avverso sanzioni merito gara A.S.D. Petritoli – A.C.D. Stella, del 30.9.2006 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “D” - Com. Uff. n. 29 del 4.10.2006. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, in esito all’esame del referto arbitrale della gara in epigrafe, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 29 del 4 ottobre 2006, comminava al sig. Cardinali Mario, presidente dell’A.C.D. Stella, la sanzione dell’inibizione fino al 27 dicembre 2006 perché “a fine gara, pur non in distinta, entrava nello spazio antistante gli spogliatoi riuscendo ad entrare in quello dell’Arbitro, minacciandolo ed offendendolo, tentando di avvicinarsi allo stesso con fare intimidatorio, venendo trattenuto ed allontanato dal Dirigente addetto agli ufficiali di gara”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il sig. Cardinali chiedendo, rilavatane l’infondatezza, l’annullamento della sanzione ingiustamente comminatagli in prime cure. Asseriva infatti, anche avanti questa Commissione, che il giorno della gara in esame si trovava, per motivi di lavoro, altrove e di non essere stato quindi presente alla stessa. Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha precisato, confermando quanto asserito dal Reclamante, che il signore, autore del grave comportamento posto in essere al termine della gara anche nei suoi confronti e qualificatosi come presidente della Società ospite, in realtà non era Cardinali Mario. LA COMMISSIONE  letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;  udito l’Arbitro ed il Reclamante;  rilevato che erroneamente è stata ascritta al sig. Cardinali Mario la condotta antiregolamentare posta in essere da altra e diversa persona, sia pur qualificatasi al Direttore di gara come presidente dell’A.C.D. Stella;  ritenuto pertanto di dover annullare la sanzione dell’inibizione comminata al sig. Cardinali, certamente non colpevole dei fatti di cui si è stato accusato. P.Q.M. in accoglimento del gravame come sopra proposto in proprio dal sig. Cardinali Mario, presidente dell’A.C.D. Stella, annulla l’impugnata delibera ed ordina la restituzione della tassa reclamo. Invia gli atti al Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche per quanto di sua competenza. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti di cui sopra
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