COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 18/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. OLIMPIA MACERATA FELTRIA avverso sanzioni merito gara Peglio – Olimpia Macerata Feltria, del 24.9.2006 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 26 del 27.9.2006.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 18/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. OLIMPIA MACERATA FELTRIA avverso sanzioni merito gara Peglio – Olimpia Macerata Feltria, del 24.9.2006 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 26 del 27.9.2006. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava alla S.S. Olimpia Macerata Feltria la sanzione dell’ammenda di € 250,00 “per aver la propria tifoseria lanciato fumogeni ed un grosso mortaretto in campo, senza causare alcuna conseguenza, per aver inoltre lanciato, all’indirizzo del portiere avversario, piccoli oggetti e numerosi sputi, senza colpire. In campo avverso”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Olimpia Macerata Feltria chiedendo l’annullamento dell’ammenda ovvero, rilevatane comunque la sproporzione per l’accaduto, una congrua riduzione della stessa. Negava ogni addebito in merito al comportamento ascritto ai propri sostenitori, asserendo che nessun mortaretto o fumogeno fu lanciato sul terreno di gioco, ove arrivò, da fuori e per uno o due minuti, solo del fumo. Al portiere della squadra avversaria nulla fu lanciato, né oggetti né sputi. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato il comportamento antiregolamentare ascritto ai sostenitori dell’odierna reclamante, precisando che: - i fumogeni furono lanciati in campo all’inizio del secondo tempo, impedendo la tempestiva e regolare ripresa del gioco; - il grosso mortaretto scoppiò fuori, ma nei pressi del terreno di gioco; - furono lanciati verso il portiere della squadra avversaria piccoli sassi, tappi di plastica ed altri piccoli oggetti; lo stesso fu raggiunto da acqua e sputi. LA COMMISSIONE  letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;  udito l’Arbitro;  ritenuta provata la responsabilità della Società sanzionata in ordine ai fatti ascritti ai propri sostenitori, alla luce degli atti ufficiali e delle risultanze istruttorie, che, com’è noto, costituiscono fonti probatorie privilegiate ai sensi dell’art. 31 del citato Codice di giustizia sportiva;  rilevato che a norma del 1° comma dell’art. 9 del Codice di giustizia sportiva le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, dell’operato e del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, che su quello delle società avversarie e che tale responsabilità della società consegue in termini automatici e legali a quella dei sostenitori;  ritenute infondate le censure della reclamante relative alla pretesa eccessività della sanzione comminata dal primo Giudice, che viceversa appare equa ed adeguata alla natura degli addebiti. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Olimpia Macerata Feltria ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it