COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 25/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CALCIATORE RIZZO ROCKY avverso decisioni merito gara Polisportiva Collemar – S.C. Sassoferrato Calcio, del 20.5.2006 – Play-out Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “C” – Com. Uff. n. 152 del 31.5.2006. Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, in base agli atti ufficiali, comminava al calciatore Rizzo Rocky, tesserato per la Polisportiva Collemar, ritenuto responsabile dell’aggressione fisica nei confronti di un giocatore avversario, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2009.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 25/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CALCIATORE RIZZO ROCKY avverso decisioni merito gara Polisportiva Collemar – S.C. Sassoferrato Calcio, del 20.5.2006 – Play-out Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “C” – Com. Uff. n. 152 del 31.5.2006. Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, in base agli atti ufficiali, comminava al calciatore Rizzo Rocky, tesserato per la Polisportiva Collemar, ritenuto responsabile dell’aggressione fisica nei confronti di un giocatore avversario, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2009. Avverso la predetta delibera ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore Rizzo Rocky fornendo una diversa versione di quanto accaduto e chiedendo, in via principale, l’annullamento della sanzione impugnata, in subordine, una riduzione della stessa, ritenuta comunque eccessiva, anche alla luce dell’atteggiamento collaborativo successivamente tenuto. Asseriva il reclamante che in realtà la sua condotta fu frutto della provocazione dell’altro soggetto coinvolto, il quale per primo alzò le mani nei suoi confronti; egli quindi non potè fare altro che tentare di pararsi il viso con le braccia e, nella foga, lo urtò involontariamente con il gomito. Lo stesso calciatore avversario poi cadde a terra come “colpito da un’arma da fuoco”: il tutto come se lui ed i suoi compagni di squadra stessero “interpretando un copione già scritto”. Alla richiesta audizione, il reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali dell’incontro, nonché la relazione dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C., sentito il reclamante, ritiene che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. Dagli atti ufficiali emerge, senza possibilità di equivoco, che il Rizzo aggredì fisicamente un calciatore avversario, tanto da provocargli lesioni diagnosticate guaribili in dieci giorni. Tale aggressione, compiuta prima dell’inizio della gara, oltre a quella posta in essere dai dirigenti, calciatori e sostenitori della Polisportiva Collemar nei confronti dei calciatori e dei mezzi della S.C. Sassoferrato Calcio, impedirono la regolare effettuazione dell’incontro. Le prospettazioni difensive non possono scalfire le risultanze degli atti ufficiali, assistiti, com’è noto, da presunzione di attendibilità. Alla luce quindi di quanto inequivocamente emerso ed accertato, questa Commissione ritiene l’odierno reclamante colpevole dei fatti ascrittigli. Tuttavia e pur non incidendo ciò in ordine all’affermazione di responsabilità dell’incolpato, vi è da rilevare che appare eccessiva la sanzione posta a carico del reclamante in relazione ai principi retributivi ordinariamente seguiti da questo Collegio P.Q.M. la Commissione Disciplinare accoglie il gravame come sopra proposto in proprio dal calciatore Rizzo Rocky, per l’effetto riducendogli la sanzione della squalifica al 31 marzo 2008. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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