COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 25/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A. S. OSTRENSE CALCIO A 5 avverso esito gara A.S. Ostrense – U.S. Acli S. Giuseppe, del 6.10.2006 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C1, girone “A”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 25/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A. S. OSTRENSE CALCIO A 5 avverso esito gara A.S. Ostrense – U.S. Acli S. Giuseppe, del 6.10.2006 - Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C1, girone “A”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 1 a 1, l’A.S. Ostrense Calcio a 5 ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Bolletta Manuele in posizione irregolare per difetto di tesseramento, essendo lo stesso ancora tesserato a proprio favore. La medesima reclamante concludeva chiedendo l’applicazione della sanzione della perdita della gara a carico della squadra avversaria, secondo le disposizioni delle vigenti norme Federali in materia. L’U.S. Acli S. Giuseppe, con nota del 17 ottobre 2006, faceva pervenire a questa Commissione proprie deduzioni. LA COMMISSIONE  letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;  rilevata preliminarmente l’inammissibilità delle controdeduzioni della Società resistente per tardività, ai sensi dell’art. 34, 3° comma, del Codice di giustizia sportiva, essendo state inviate in data 17 ottobre 2006, a seguito di comunicazione dei motivi di reclamo ricevuta il 13 ottobre 2006;  esperiti i necessari accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Marche dai quali è emersa la fondatezza dell’assunto della reclamante, in quanto il calciatore Bolletta Manuele non risulta tesserato per l’U.S. Acli S. Giuseppe alla data della gara in esame, alla quale pertanto lo stesso ha preso parte in posizione irregolare per difetto di tesseramento;  visto l’art. 12, commi 1 e 5, lett. a), del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Ostrense Calcio a 5, per l’effetto infliggendo all’U.S. Acli S. Giuseppe la sanzione sportiva della perdita per 6 a 0 della gara suindicata. Commina altresì la sanzione dell’inibizione per giorni quindici al sig. Giovagnini Davide, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra ed al calciatore Bolletta Manuele la sanzione della squalifica per due giornate di gara. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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