COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 31/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. FUTSAL FABRIANO A.S.D. avverso decisioni merito gara Futsal Fabriano – Ottrano 98, del 7.10.2006 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “B“ – Com. Uff. n. 32 dell’11.10.2006.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 31/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. FUTSAL FABRIANO A.S.D. avverso decisioni merito gara Futsal Fabriano – Ottrano 98, del 7.10.2006 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “B“ – Com. Uff. n. 32 dell’11.10.2006. L’Arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro al ventisettesimo minuto del secondo tempo, a seguito del comportamento aggressivo e violento di un calciatore della S.S. Futsal Fabriano A.S.D. nei suoi confronti e ritenuta l’impossibilità di portarlo a termine. Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva alla medesima Società la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 6 ed al calciatore Rinaldi Francesco, ritenuto responsabile dell’aggressione all’Arbitro, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2008. Lo stesso Giudicante comminava la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2007 al tecnico Farneti Emanuele, tesserato per la reclamante, per la condotta reiteratamente offensiva, minacciosa ed intimidatoria da questi posta in essere nei confronti dell’Arbitro, dopo la decisione assunta. Avverso tali provvedimenti ha proposto rituale reclamo la S.S. Futsal Fabriano A.S.D., contestando la veridicità dei fatti come descritti nel referto arbitrale, nonché fornendo una propria versione degli stessi. A dire della reclamante il Rinaldi, a seguito dell’espulsione comminatagli per un intervento ai danni di un avversario, si rivolse al Direttore di gara, senz’altro con fare inopportuno e non giustificabile in alcun modo, togliendogli il fischietto dalla bocca e quindi appoggiandogli la mano sul viso con un lieve schiaffo, ma assolutamente non in maniera violenta e senza alcuna aggressione fisica. Lo stesso Direttore di gara quindi avrebbe sospeso definitivamente l’incontro senza porre in essere tutte le misure disciplinari in suo possesso ed in assenza dei presupposti che avrebbero legittimato tale decisione. Quanto al comportamento ascritto al Farneti, la reclamante ammetteva che lo stesso si rivolgeva al Direttore di gara in maniera inopportuna e ingiustificabile, con frasi ed atteggiamenti offensivi, ma veniva subito allontanato dai suoi calciatori e dirigenti. La medesima Società concludeva chiedendo, pertanto, l’annullamento della sanzione sportiva della perdita della gara, con conseguente ripetizione della stessa ed una congrua riduzione delle sanzioni comminate ai propri tesserati. Alla richiesta audizione la reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate, asserendo altresì che la persona che l’Arbitro vide allorché si apprestava a lasciare l’impianto sportivo in realtà non era il Farneti, ma suo fratello gemello. Ascoltato a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato che il Rinaldi, alla notifica del provvedimento di espulsione, dapprima gli tolse il fischietto dalla bocca con una manata, poi lo colpì con uno schiaffo di lieve entità al viso. Reputando i fatti tali da non consentirgli la prosecuzione nella direzione della gara in piena indipendenza di giudizio, apparendo gli stessi peraltro pregiudizievoli per la sua incolumità, tenuto altresì conto delle relative misure di sicurezza dell’impianto sportivo, sospese l’incontro definitivamente al ventisettesimo minuto del secondo tempo. Il Farneti, dopo tale decisione, insultava e minacciava pesantemente il Direttore di gara, gli appoggiava anche il capo sul petto, ma senza violenza alcuna. Lo stesso allenatore veniva poi bloccato ed allontanato da un dirigente. Reiterava tale condotta anche poco dopo, allorché l’Arbitro faceva rientro nel suo spogliatoio. Alla fine, quando il Direttore di gara lasciava l’impianto sportivo, il Farneti era presente, ma non fece nulla nei suoi confronti. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, uditi l’Arbitro e la Società reclamante, ritiene che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. A parere del Collegio, ai sensi dell’art. 64 delle N.O.I.F. rientrava pienamente nei poteri del Direttore di gara la decisione di non far proseguire l’incontro, essendosi verificate le condizioni richieste dalla norma regolamentare per la sua sospensione. La decisione dell’Arbitro di sospendere definitivamente la gara appare pienamente giustificata, stante la sua impossibilità di portarla a termine con la necessaria serenità, a seguito del comportamento aggressivo e violento posto in essere nei suoi confronti da parte di un tesserato dell’odierna reclamante, il quale impediva pertanto che l’incontro giungesse al termine regolarmente, sicchè non può che ratificarsi l’operato del Direttore di gara e quindi la successiva decisione del Giudice Sportivo. Va ricordato che, a norma dell’art. 2, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva, la S.S. Futsal Fabriano A.S.D. risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, della condotta del proprio tesserato. Vi è infine da rilevare che sono effettivamente eccessive le sanzioni poste a carico dei tesserati, in relazione alle risultanze istruttorie ed ai principi retributivi ordinariamente seguiti da questa Commissione. P.Q.M. la Commissione Disciplinare, sul gravame come sopra proposto dalla S.S. Futsal Fabriano A.S.D. così decide: - lo accoglie in merito alle sanzioni delle squalifiche riducendo quella del calciatore Rinaldi Francesco al 31 dicembre 2007, quella del tecnico Farneti Emanuele al 20 gennaio 2007; - lo respinge nel resto. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it