COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 31/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. POTENZA PICENA avverso sanzioni merito gara Vis Carassi Gymnasium – Potenza Picena, del 15.10.2006 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” – Com. Uff. n. 35 del 18.10.2006.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 31/10/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. POTENZA PICENA avverso sanzioni merito gara Vis Carassi Gymnasium – Potenza Picena, del 15.10.2006 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” – Com. Uff. n. 35 del 18.10.2006.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al tecnico Esposto Paolo, tesserato per l’A.S.D. Potenza Picena, la sanzione della squalifica fino al 29 novembre 2006 perché “già squalificato, prima dell’inizio della gara, ha svolto le funzioni di allenatore seguendo, dall’interno del terreno di gioco, il riscaldamento della propria squadra. Durante l’intervallo tra i due tempi di gioco, scavalcava il cancello di accesso agli spogliatoi che era chiuso ed alle rimostranze dei dirigenti locali non se ne dava per inteso facendosi largo spintonando e raggiungendo lo spogliatoio della propria squadra. Segnalazione del Commissario di campo.”
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Potenza Picena, contestando la piena veridicità dei fatti esposti negli atti ufficiali e chiedendo pertanto l’annullamento ovvero una riduzione della sanzione comminata in prime cure al proprio tesserato.
Ammetteva la reclamante che il sig. Esposto seguì il riscaldamento della propria squadra sino alla consegna della distinta di gara all’Arbitro; come pure che lo stesso, durante l’intervallo tra il primo ed il secondo tempo, fece ingresso nello spogliatoio della propria squadra, chiedendo ed ottenendo il permesso dai dirigenti locali. Negava che lo stesso, per accedere agli spogliatoi, avesse scavalcato alcun cancello.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ritenuta provata la responsabilità del tecnico sanzionato in ordine ai fatti ascrittigli, alla luce degli atti ufficiali, che, com’è noto, costituiscono fonti probatorie privilegiate ai sensi dell’art. 31 del Codice di giustizia sportiva, peraltro, per la parte che qui rileva, ampiamente ammessi dalla reclamante;
• rilevato che a norma dell’art. 17, 7° comma, dello stesso Codice “i tecnici colpiti da squalifica non possono svolgere per tutta la durata della stessa alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione di gare, la direzione della squadra, l’assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi, nonché l’accesso all’interno del recinto di gioco e degli spogliatoi”;
• ritenuto che la sanzione inflitta dal primo Giudice appare equa ed adeguata alla natura degli addebiti.
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Potenza Picena ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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