COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 15/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO NUOVA S.S.C. PORTO POTENZA avverso esito gara Nuova Porto Potenza – Aries Trodica, del 4.11.2005 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 15/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO NUOVA S.S.C. PORTO POTENZA avverso esito gara Nuova Porto Potenza – Aries Trodica, del 4.11.2005 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 1 a 2, la società Nuova S.S.C. Porto Potenza ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Zucchini Cristiano in posizione irregolare perchè squalificato per una gara con provvedimento pubblicato dal competente Comitato Provinciale di Macerata sul Com. Uff. n. 18 del 3 novembre 2006. La medesima reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore. LA COMMISSIONE  letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;  esperiti i necessari accertamenti presso la Segreteria del Comitato Provinciale di Macerata dai quali è risultato che il calciatore Zucchini Cristiano, espulso nella gara Olimpia Monte San Pietrangeli – Aries Trodica, del 28 ottobre 2006, ha scontato la conseguente ed automatica squalifica per una gara, come confermata nel citato Com. Uff. n. 18, non partecipando al successivo incontro del medesimo Campionato: Aries Trodica – San Marone, del 1 novembre 2006;  rilevato che a norma dell’art. 41, 2° comma, del Codice di giustizia sportiva, il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo, alla quale pertanto deve attribuirsi mero valore dichiarativo;  ritenuto pertanto che il calciatore in questione ha preso parte alla gara in esame in posizione regolare, per quanto attiene alla ridetta squalifica, avendola, come detto, già scontata. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Nuova S.S.C. Porto Potenza ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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