COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 15/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare ORDINANZA RECLAMO POLISPORTIVA PIEVEBOVIGLIANA avverso esito gara Azzurra 94 – Pievebovigliana, del 21.10.2006 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F”.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 52 del 15/11/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
ORDINANZA
RECLAMO POLISPORTIVA PIEVEBOVIGLIANA avverso esito gara Azzurra 94 – Pievebovigliana, del 21.10.2006 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F”.
La Commissione Disciplinare,
- visto il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Pievebovigliana;
- ritenutane la necessità, sospende il presente giudizio e
dispone
ex art. 27, 2° comma, del Codice di giustizia sportiva, l’invio degli atti all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. perché compia accertamenti in ordine all’identità del calciatore (o dei calciatori) della S.S.R. Azzurra 94 espulso (o espulsi) nella gara Visso – Azzurra 94, valevole per il Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F”, disputata a Visso (MC) il 14 ottobre 2006.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti di cui sopra.
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