COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 29/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. AMA avverso sanzioni merito gara A.S. Ama – A.S.D. Monticelli, del 4.11.2006 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 48 dell’8.11.2006.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 29/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. AMA avverso sanzioni merito gara A.S. Ama – A.S.D. Monticelli, del 4.11.2006 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 48 dell’8.11.2006. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava all’A.S. Ama la sanzione dell’ammenda di € 500,00 “per aver, durante tutto l'arco della gara, i propri sostenitori insultato e minacciato l'Arbitro. Per aver inoltre, a fine gara, lanciato verso lo stesso numerosi sputi e sassolini senza colpire. Al termine della gara il custode dell'impianto sportivo si avvicinava con fare minaccioso all'Arbitro tentando di frapporsi tra lo stesso e lo spogliatoio. All'uscita dell'Arbitro dallo spogliatoio, nel mentre lo stesso si dirigeva verso la propria autovettura, un nutrito gruppo di esagitati lo insultava e minacciava nuovamente”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Ama, contestando la veridicità del referto arbitrale e chiedendo l’annullamento della sanzione impugnata ovvero, in subordine, un’equa riduzione della stessa. La reclamante negava che per tutto l’arco dell’incontro i propri sostenitori avessero tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’Arbitro: soltanto in alcuni momenti chiave gli furono indirizzate frasi irriguardose. Al termine dell’incontro, nessuno del pubblico avvicinò l’Arbitro: venne contestato solamente da tre o quattro persone, fuori dalla zona degli spogliatoi e della zona del recinto dell’impianto sportivo. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato i fatti ascritti ai sostenitori ed al custode dell’odierna reclamante. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito l’Arbitro, reputa che il proposto gravame non possa essere accolto. In base agli atti ufficiali ed alle dichiarazioni dell’Arbitro, che, com’è noto, costituiscono fonte privilegiata di prova, i fatti ascritti ai sostenitori ed al custode dell’odierna reclamante risultano confermati nella loro obiettiva gravità. Il 1° comma dell’art. 9 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, dell’operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori. Tale responsabilità della Società consegue in termini automatici e legali e non può, quindi, essere in nessun caso elusa. In conclusione, la Commissione ritiene che vada confermata la responsabilità della reclamante e, per quel che attiene al motivo subordinato, che non sussistono ragioni per addivenire alla riduzione della sanzione inflitta, che appare del tutto proporzionata alle infrazioni commesse. P.Q.M. la Commissione respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Ama ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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