COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 29/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare ORDINANZA RECLAMO A.C. PIANDIMELETO avverso esito gara Cantianese – Piandimeleto, del 12.11.2006 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” –
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 58 del 29/11/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
ORDINANZA
RECLAMO A.C. PIANDIMELETO avverso esito gara Cantianese – Piandimeleto, del 12.11.2006 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” –
La Commissione Disciplinare,
- visto il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Piandimeleto;
- ritenuto che è pregiudiziale la decisione dell’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Marche circa la regolarità del tesseramento del calciatore Rosetti Emanuele, nato il 15 febbraio 1969, in favore dell’U.S. Cantianese, risultando agli atti che lo stesso:
o è tecnico iscritto all’albo del Settore Tecnico della F.I.G.C.;
o pur non risultando tesserato, ha prestato, nella stagione sportiva in corso, attività di tecnico a favore dell’U.S. Falco Acqualagna, nella squadra Juniores Regionale, nelle gare da questa disputate in data 16, 23 e 30 settembre e 7, 14, 21 e 28 ottobre,
ordina
sospendere il procedimento e trasmettersi gli atti all’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Marche per i provvedimenti di competenza.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti di cui sopra.
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