COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. MOLINI CALCIO avverso sanzioni merito gara Real Viola – Molini Calcio, dell’11.11.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “I” – Com. Uff. n. 23 del 15.11.2006 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 62 del 06/12/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. MOLINI CALCIO avverso sanzioni merito gara Real Viola – Molini Calcio, dell’11.11.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “I” – Com. Uff. n. 23 del 15.11.2006 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Angelici Marco, tesserato a favore dell’A.S.D. Molini Calcio, la sanzione della squalifica fino al 18 marzo 2007 “perché si rendeva colpevole di condotta violenta nei confronti dell’Arbitro, spingendolo violentemente con le mani sul petto; quindi tentava di colpirlo con un pugno e non vi riusciva perché trattenuto dai compagni di squadra; infine, durante l’intervallo, si rendeva colpevole di minacce nei confronti dell’Arbitro”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Molini Calcio, chiedendo, in riforma dell’impugnato provvedimento, una sensibile riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva rispetto al comportamento effettivamente tenuto dal proprio tesserato.
A dire della reclamante, il calciatore si sarebbe limitato, solo dopo la notifica del provvedimento di espulsione, a protestare nei confronti dell’Arbitro, con reazione nervosa ed istintiva, senza comunque porre in essere alcuna condotta violenta o volta a colpire il Direttore di gara.
Alla richiesta audizione la Società ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate.
Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito di avere espulso il calciatore Angelici perché, al fine di protestare, gli metteva una mano sulla spalla e lo spingeva. Alla notifica del provvedimento, gli metteva il pugno davanti alla faccia minacciando di colpirlo. Durante l’intervallo lo stesso calciatore reiterava nelle minacce nei confronti del Direttore di gara.
Motivi della decisione
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, uditi l’Arbitro e la Società, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte.
L’esame degli atti ufficiali e delle dichiarazioni rese dal Direttore di gara nell’espletata istruttoria, hanno ridimensionato, nella sua obiettiva gravità ed avuto riguardo altresì all’elemento soggettivo, la condotta posta in essere dal calciatore Angelici, escludendo dalla stessa il contestato tentativo e riconducendola nell’ambito di una smodata protesta, aggravata da reiterate minacce nei confronti del Direttore di gara, priva tuttavia di effettivi intenti di violenza.
Ne deriva che, tenuto conto anche dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio, si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata.
P. Q. M.
la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Molini Calcio, riduce la sanzione della squalifica del calciatore Angelici Marco al 31 dicembre 2006.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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