COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO NUOVA LIF S.S. avverso sanzioni merito gara Osimo Stazione – Nuova Lif, del 18.11.2006 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “B” – Com. Uff. n. 54 del 22.11.2006.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO NUOVA LIF S.S. avverso sanzioni merito gara Osimo Stazione – Nuova Lif, del 18.11.2006 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “B” - Com. Uff. n. 54 del 22.11.2006. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava alla Nuova Lif S.S. la sanzione dell’ammenda di € 100,00 ed al sig. Balducci Luciano, dirigente della medesima Società, la sanzione dell’inibizione fino al 31 dicembre 2007, perché “nella qualifica di massaggiatore veniva allontanato dal terreno di gioco per reiterate proteste ed insulti rivolti all'Arbitro. Alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava con fare minaccioso al Direttore di gara insultandolo nuovamente e spingendolo leggermente al petto con un dito senza causare alcuna conseguenza fisica. A fine gara si avvicinava nuovamente all'Arbitro insultandolo nuovamente e spintonandolo con le mani facendolo urtare con la schiena alla parete causando lieve dolore ed in tale frangente usava un linguaggio intimidatorio e gravemente offensivo”. Avverso tali decisioni ha proposto tempestivo reclamo la Nuova Lif S.S. contestando la veridicità del referto arbitrale, negando ogni addebito e chiedendo l’annullamento della sanzione pecuniaria, nonché l’annullamento ovvero, in subordine, una riduzione dell’inibizione comminata al proprio Dirigente. Alla richiesta audizione la Società ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito di aver allontanato il Balducci per una protesta offensiva nei suoi confronti. Questi, prima di abbandonare il campo di gioco, con un gesto di ulteriore protesta, gli toccò il petto con un dito. Lo stesso continuò ad insultarlo da fuori del campo durante il restante periodo di gara. Al termine dell’incontro, gli si avvicinò e gli diede una spinta che lo fece indietreggiare di circa un passo, andando così a sbattere sulla porta retrostante. LA COMMISSIONE - letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; - uditi l’Arbitro e la Reclamante; - rilevata preliminarmente l’inammissibilità del gravame in merito alla sanzione pecuniaria in quanto non impugnabile a norma dell’art. 41, 3° comma, lett. d) del Codice di giustizia sportiva; - ritenuta provata la responsabilità del Balducci in ordine ai fatti ascrittigli, alla luce delle risultanze istruttorie, che, com’è noto, costituiscono fonti probatorie privilegiate ai sensi dell’art. 31 del Codice di giustizia sportiva; - ritenuto che la condotta tenuta dal Dirigente sanzionato nei confronti dell’Arbitro sia da stigmatizzare oggettivamente, in modo non equivoco e da definire grave; - ritenuto tuttavia che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, pur a fronte del permanere della responsabilità del Balducci per come accertata, alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. sul gravame come sopra proposto dalla Nuova Lif S.S., così decide: - lo dichiara inammissibile per la parte riguardante la sanzione dell’ammenda alla Società ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 41, 3° comma, lett. d) del Codice di giustizia sportiva; - lo accoglie per la parte inerente la sanzione dell’inibizione comminata al dirigente Balducci Luciano, per l’effetto riducendola al 31 luglio 2007. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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