COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA PESCATORI SAMBENEDETTESI avverso sanzioni merito gara Pescatori Sambenedettesi – A.S.D. Lolek, dell’11.11.2006 – Campionato Amatori, girone “B” – Com. Uff. n. 23 del 15.11.2006 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 62 del 06/12/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO POLISPORTIVA PESCATORI SAMBENEDETTESI avverso sanzioni merito gara Pescatori Sambenedettesi – A.S.D. Lolek, dell’11.11.2006 – Campionato Amatori, girone “B” – Com. Uff. n. 23 del 15.11.2006 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Mosca Domenico, tesserato a favore della Polisportiva Pescatori Sambenedettesi, la sanzione della squalifica per sei gare effettive “per condotta gravemente irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Pescatori Sambenedettesi, chiedendo per il proprio tesserato una riduzione della sanzione impugnata.
Ammetteva la reclamante l’atteggiamento irriguardoso ed offensivo del proprio tesserato nei confronti del Direttore di gara, ma posto in essere in quanto esasperato dal comportamento di questi.
Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al calciatore sanzionato.
LA COMMISSIONE
letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara;
udito l’Arbitro;
ritenuta provata la responsabilità del Mosca in ordine alle violazioni ascrittegli per avere lo stesso volgarmente protestato nei confronti dell’Arbitro e volontariamente pestatogli un piede;
ritenuto che offendere e colpire l’Arbitro costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, in quanto idoneo a ledere profondamente un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo e che la non gravità delle conseguenze fisiche riportate non è elemento idoneo a cambiare il predetto giudizio;
ritenuto pertanto che la gravità della condotta posta in essere dal Mosca nei confronti del Direttore di gara, giustifica appieno la misura della pena inflittagli dal primo Giudice, la cui decisione pertanto non può essere riformata.
P. Q. M.
respinge il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Pescatori Sambenedettesi ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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