COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. CASTELLEONESE avverso esito gara A.S. Castelleonese – A.S. Fortuna 78, del 12.11.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “C”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. CASTELLEONESE avverso esito gara A.S. Castelleonese - A.S. Fortuna 78, del 12.11.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “C”. Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini per la proposizione dello stesso previsti dall’art. 42, 3° comma, del Codice di giustizia sportiva. Lo stesso gravame risulta infatti inviato il 24 novembre 2006, quindi oltre i sette giorni successivi al 12 novembre 2006, data di effettuazione della gara. Inammissibili, per difetto di contraddittorio, risultano altresì le controdeduzioni che l’A.S. Fortuna ’78 ha fatto pervenire a questa Commissione, mancando agli atti la prova dell’avvenuto invio delle stesse alla controparte, ai sensi dell’art. 29, 7° comma, del Codice di giustizia sportiva. La Commissione Disciplinare, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Castelleonese per tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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