COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 13/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.P.D. NUOVA LIBERTAS avverso sanzioni merito gara Nuova Libertas – Risorgimento, del 26.11.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 22 del 29.11.2006 del Comitato Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 13/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.P.D. NUOVA LIBERTAS avverso sanzioni merito gara Nuova Libertas – Risorgimento, del 26.11.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 22 del 29.11.2006 del Comitato Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Perdaccia Marco, tesserato a favore dell’A.P.D. Nuova Libertas, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive “per aver strattonato per la maglia l’Arbitro bestemmiando e pronunciando una frase irriguardosa nei confronti dell’Arbitro stesso”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.P.D. Nuova Libertas, negando ogni addebito a carico del proprio tesserato e chiedendo una congrua riduzione della sanzione impugnata. Ritualmente convocato, il Direttore di gara non si presentava all’odierna riunione. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti, il comportamento del Perdaccia vada ridimensionato nella sua obiettiva gravità e ricondotto nell’ambito di una smodata protesta; • ritenuto pertanto che si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P. Q. M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.P.D. Nuova Libertas, per l’effetto riducendo a tre giornate di gara la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Perdaccia Marco. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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