COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 21/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. NUOVA DIMENSIONE CALCIO avverso sanzioni merito gara Molini – Nuova Dimensione Calcio, del 12.12.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “I” – Com. Uff. n. 26 del 6.12.2006 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 71 del 21/12/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S. NUOVA DIMENSIONE CALCIO avverso sanzioni merito gara Molini – Nuova Dimensione Calcio, del 12.12.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “I” - Com. Uff. n. 26 del 6.12.2006 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.
Il reclamo è inammissibile perché risulta sottoscritto da persona non legittimata.
I reclami proposti nell’interesse di una società possono essere sottoscritti solo da chi ne ha la legale rappresentanza, ossia dal presidente o, in caso di assenza o di impedimento di costui, dal vice-presidente o da altro dirigente espressamente delegato all’incombenza.
La Commissione Disciplinare,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Nuova Dimensione Calcio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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