COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 21/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. VIRTUS MOIE avverso decisioni merito gara Virtus Moie – Sampaolese, del 1.12.2006 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “B” – Com. Uff. n. 27 del 6.12.2006 del Comitato Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 21/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. VIRTUS MOIE avverso decisioni merito gara Virtus Moie – Sampaolese, del 1.12.2006 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “B” - Com. Uff. n. 27 del 6.12.2006 del Comitato Provinciale di Ancona. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Mecarelli Francesco, tesserato per la S.S. Virtus Moie, la sanzione della squalifica per tre gare effettive perché “espulso per somma di ammonizioni, dalla tribuna lanciava, con una bottiglia, dell’acqua in direzione dell’Arbitro, raggiungendolo”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Virtus Moie invocando per il proprio tesserato una sanzione equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti ascrittigli, certamente privi di intenti offensivi o violenti. A sostegno delle proprie richieste la reclamante richiamava precedenti delibere disciplinari per analoghe fattispecie sanzionate con minor rigore. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al Mecarelli, il quale, espulso per doppia ammonizione, dalla tribuna, lo raggiunse più volte con dell’acqua di una bottiglia. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito l’Arbitro; • ritenuta provata la condotta ascritta al calciatore Mecarelli e che la stessa debba essere stigmatizzata obiettivamente, in modo inequivoco, per il suo contenuto irriguardoso nei confronti del Direttore di gara; • ritenuta la doglianza della Reclamante dell’eccessività della sanzione rispetto a quelle adottate in analoghe vicende priva di consistenza, perché nell’applicazione delle sanzioni l’organo giudicante non segue e non potrebbe seguire il criterio dell’automatismo: di qui la necessità di distinguere caso per caso la gravità della condotta, che pur se espressa nella stessa forma, va valutata in relazione alle circostanze complessive nelle quali la condotta medesima viene posta in essere; • ritenuto che la sanzione, rapportata alle risultanze in atti, si appalesa congrua ed adeguata e della stessa deve essere data conferma. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Virtus Moie ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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