COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 29/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA CAMPOFILONE avverso sanzioni merito gara Campofilone – Cuprense, del 3.12.2006 – Campionato Provinciale Juniores, girone “E” – Com. Uff. n. 26 del 6.12.2006 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 29/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA CAMPOFILONE avverso sanzioni merito gara Campofilone – Cuprense, del 3.12.2006 – Campionato Provinciale Juniores, girone “E” - Com. Uff. n. 26 del 6.12.2006 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al sig. Marcantoni Giampiero, presidente della Polisportiva Campofilone, la sanzione dell’inibizione fino al 2 aprile 2007 “perché, entrato nello spogliatoio dell’Arbitro insieme al dirigente Verdecchia Luigino e qualificatosi più volte come presidente, si rendeva colpevole di condotta gravemente ingiuriosa e minacciosa nei confronti del Direttore di gara”. Lo stesso Giudicante comminava al sig. Malavolta Gabriele ed Amabili Juri, entrambi tesserati per la Polisportiva Campofilone, la sanzione della squalifica rispettivamente fino al 5 febbraio 2007 e per sette gare effettive. Avverso tali decisioni ha proposto tempestivo reclamo la Polisportiva Campofilone, con atto sottoscritto dal presidente Marcantoni Giampiero, contestando in parte la veridicità del referto arbitrale e chiedendo la revoca e/o la disapplicazione ovvero, in subordine, accertatane l’eccessività, la riduzione delle sanzioni impugnate. Il Marcantoni asseriva di essersi rivolto all’Arbitro, al termine dell’incontro, nell’androne e non nel suo spogliatoio, per porgergli il proprio saluto e per preannunciargli reclamo avverso gli innumerevoli errori tecnici da lui compiuti nel corso della gara, senza tuttavia proferire alcuna parola ingiuriosa o lesiva della sua persona, né assumere un comportamento minaccioso o violento nei suoi confronti. In ogni caso, faceva rilevare l’inadeguatezza e la sproporzione della sanzione inflittagli rispetto ai fatti narrati nel referto arbitrale e rispetto alla motivazione addotta a fondamento della decisione resa dal Giudice Sportivo. Il Reclamante infine richiamava altre decisioni evidentemente contraddittorie, pronunziate dallo stesso Giudice Sportivo, su fatti analoghi o più gravi. Alla richiesta audizione, il Presidente ribadiva le argomentazioni esposte nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha precisato che il Marcantoni, a fine gara, sia pur non autorizzato, entrò nel suo spogliatoio, nel quale si trattenne per qualche minuto, per insultarlo. LA COMMISSIONE  letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;  udito l’Arbitro ed il Presidente della Società;  rilevato preliminarmente che a norma dell’art. 14, 7° comma, del Codice di giustizia sportiva, i soggetti sanzionati da inibizione temporanea possono svolgere soltanto attività amministrativa nell’ambito delle proprie società e pertanto il presidente di società colpito in primo grado da inibizione temporanea può inoltrare reclamo per la sanzione che lo riguarda personalmente, ma non può fare altrettanto per le punizioni che abbiano colpito, nello stesso contesto, la società medesima o altri tesserati;  ritenuto che la ricostruzione dei fatti desumibile dal referto arbitrale e dalle risultanze istruttorie evidenzia che la condotta del Marcantoni si estrinsecò sostanzialmente in una smodata protesta, priva di contenuti di violenza o concrete minacce nei confronti dell’Arbitro;  ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. sul gravame come sopra proposto dalla Polisportiva Campofilone, così decide: - lo dichiara inammissibile nella parte inerente le sanzioni comminate ai tesserati Malavolta Gabriele ed Amabili Juri; - lo accoglie nella parte relativa alla sanzione dell’inibizione inflitta al presidente Marcantoni Giampiero, per l’effetto riducendola al 28 febbraio 2007. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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