COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 10/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.P. FILOTTRANO CALCIO avverso sanzioni merito gara Filottrano Calcio – Dorica Torrette, del 2.12.2006 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 67 del 13.12.2006.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 10/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.P. FILOTTRANO CALCIO avverso sanzioni merito gara Filottrano Calcio – Dorica Torrette, del 2.12.2006 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 67 del 13.12.2006. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva all’A.P. Filottrano Calcio l’ammenda di € 1.062,00 “per aver durante la gara alcuni propri sostenitori insultato l’Arbitro e per aver il pubblico locale intonato cori razzisti nei confronti di un giocatore di colore seduto in panchina, appartenente alla società Dorica Torrette” e l’ammenda di € 100,00 “per aver a fine gara permesso a due estranei di entrare nel terreno di gioco per rivolgere all’Arbitro frasi irriguardose”. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.P. Filottrano Calcio, contestando la veridicità del referto arbitrale, negando ogni addebito a carico dei propri sostenitori in merito ai contestati cori razzisti e chiedendo, quindi, l’annullamento delle sanzioni pecuniarie impugnate ovvero, in subordine, una loro riduzione in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti. Asseriva inoltre la reclamante che, non disponendo di un impianto sportivo proprio, gli estranei potevano essere gli addetti al campo o dirigenti di altra società che si apprestavano a scendere in campo. Alla richiesta audizione, la Società ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate, ammettendo gli insulti rivolti dai propri sostenitori all’Arbitro, come pure che due estranei entrarono sul terreno di gioco e gli rivolsero frasi irriguardose, ma escludeva decisamente i contestati cori razzisti. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara riferiva di avere sentito, per due o tre volte, durante l’incontro quattro o cinque persone urlare “fate entrare il negro; vogliamo il negro in campo”. LA COMMISSIONE  letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;  udito l’Arbitro ed ascoltata la Società reclamante;  ritenuto, alla luce delle risultanze istruttorie, che nei fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante si debbano escludere contenuti di discriminazione razziale, mentre vadano confermati tutti gli altri addebiti;  visto l’art. 9 del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’A.P. Filottrano Calcio, così decide: a) riduce la sanzione dell’ammenda di € 1.062,00 ad € 100,00 (cento/00); b) respinge nel resto. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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