COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 10/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. SAN CLAUDIO avverso decisioni merito gara Amatori Corridonia – San Claudio, del 9.12.2006 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E“ – Com. Uff. n. 67 del 13.12.2006.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 10/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. SAN CLAUDIO avverso decisioni merito gara Amatori Corridonia – San Claudio, del 9.12.2006 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E“ – Com. Uff. n. 67 del 13.12.2006. L’Arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro all’undicesimo minuto del secondo tempo, a seguito dell’aggressione fisica subita ad opera dell’Assistente arbitrale di parte dell’A.S.D. San Claudio e ritenuta l’impossibilità di portarlo a termine. Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva all’odierna reclamante, ritenuta responsabile dei fatti posti in essere dal proprio tesserato, così come refertati, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0. Avverso tale provvedimento ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. San Claudio contestando l’operato del Direttore di gara e chiedendo la ripetizione dell’incontro in esame. A dire della reclamante le condizioni fisiche dell’Arbitro, a seguito del pur deprecabile gesto posto in essere dal proprio tesserato, non erano tali da giustificare la decisione di sospendere definitivamente l’incontro. Alla richiesta audizione l’A.S.D. San Claudio reiterava le doglianze già esposte nel gravame, insistendo nelle richieste ivi formulate, asserendo che l’Arbitro prese la decisione di sospendere definitivamente la gara solamente per le insistenze di un dirigente della squadra avversaria e dopo un colloquio telefonico, non facendo peraltro riferimento ad alcun dolore né ad altro impedimento. Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti all’Assistente arbitrale di parte dell’A.S.D. San Claudio, il quale lo colpì con un calcio molto forte all’interno della coscia destra. Ha riferito di avere per questo sospeso definitivamente l’incontro, non essendo in grado di portarlo a termine in conseguenza del forte dolore e del danno psicologico che non gli permise di continuare nella direzione della gara in piena indipendenza di giudizio. LA COMMISSIONE - letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; - udito l’Arbitro ed ascoltata la Società reclamante; - rilevato che ai sensi dell’art. 64 delle N.O.I.F. rientrava pienamente nei poteri del Direttore di gara la decisione di non far proseguire l’incontro, essendosi verificate le condizioni richieste dalla norma regolamentare per la sua sospensione; - ritenuto che la decisione dell’Arbitro di sospendere definitivamente l’incontro appare pienamente giustificata, stante la sua impossibilità psico-fisica di portarlo a termine, a seguito delle conseguenze del colpo subito da parte di un tesserato dell’odierna reclamante, il quale impediva pertanto il regolare svolgimento della gara; - rilevato infine che, a norma dell’art. 2, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva l’A.S.D. San Claudio risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, della condotta del proprio tesserato; - ritenuta pertanto la correttezza della decisione impugnata, la quale si sottrae ad ogni censura e fornisce una chiave di interpretazione regolamentare che viene condivisa da questo Collegio. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. San Claudio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it