COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 10/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA COLBUCCARO avverso sanzioni merito gara Colbuccaro – Nuova Morrovalle, del 16.12.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 25 del 20.12.2006 del Comitato Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 10/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA COLBUCCARO avverso sanzioni merito gara Colbuccaro – Nuova Morrovalle, del 16.12.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “F” - Com. Uff. n. 25 del 20.12.2006 del Comitato Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava alla Polisportiva Colbuccaro la sanzione dell’ammenda di € 50,00 ed al calciatore Ciccarelli Sergio, tesserato per la medesima Società, la squalifica per quattro gare effettive “per aver sgambettato un avversario e fattolo cadere a terra infieriva tirando due calci ai fianchi dello stesso e dopo l’espulsione ingiuriava l’Arbitro”. Avverso tali decisioni ha proposto tempestivo reclamo la Polisportiva Colbuccaro, contestando in parte la veridicità del referto arbitrale ed invocando, quindi, una sensibile riduzione delle sanzioni impugnate, ritenute comunque eccessive in relazione al reale svolgimento dei fatti. Asseriva la reclamante che, nell’occasione, il Ciccarelli, espulso per aver commesso un normale fallo di gioco, accortosi che l’avversario era caduto a terra, lo colpì con due calci istintivi, in ogni caso senza procurargli alcun danno. Alla notifica del provvedimento, lo stesso calciatore, resosi conto della sciocchezza commessa, uscì subito dal campo senza rivolgersi in alcun modo al Direttore di gara. A sostegno della propria versione dei fatti, la reclamante formulava istanza di prova testimoniale, indicando all’uopo il giocatore della squadra avversaria colpito. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato i fatti posti in essere dal Ciccarelli ai danni di un calciatore avversario e nei suoi confronti. LA COMMISSIONE letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;  udito l’Arbitro;  rilevata preliminarmente l’inammissibilità del gravame nella parte inerente la sanzione pecuniaria, in quanto non impugnabile a norma dell’art. 41, 3° comma, lett. d) del Codice di giustizia sportiva;  ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante;  ritenuto il Ciccarelli responsabile di offesa all’Arbitro, nonché di condotta violenta ai danni di un avversario, con le caratteristiche della pericolosità e dell’astratta lesività dell’integrità fisica del destinatario, essendo stato quest’ultimo attinto con due calci ai fianchi;  ritenuta pertanto la correttezza della decisione impugnata, la quale si sottrae ad ogni censura e fornisce una chiave di interpretazione regolamentare che viene condivisa da questo Collegio. P.Q.M. sul gravame come sopra proposto dalla Polisportiva Colbuccaro, così decide: - lo dichiara inammissibile nella parte inerente la sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 41, 3° comma, lett. d) del Codice di giustizia sportiva; - lo respinge nel resto. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.
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