COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 10/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare ORDINANZA RECLAMO POLISPORTIVA PIEVE DI CAGNA avverso decisioni merito gara Pieve di Cagna – Olympia Macerata Feltria, del 1.11.2006 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 67 del 13.12.2006.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 78 del 10/01/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
ORDINANZA
RECLAMO POLISPORTIVA PIEVE DI CAGNA avverso decisioni merito gara Pieve di Cagna – Olympia Macerata Feltria, del 1.11.2006 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 67 del 13.12.2006.
La Commissione Disciplinare,
- visto il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Pieve di Cagna;
- ritenutane la necessità, sospende il presente giudizio e
dispone
ex art. 27, 2° comma, del Codice di giustizia sportiva, l’invio degli atti all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. perché compia accertamenti in ordine all’appartenenza dei sostenitori responsabili del lancio della grossa pietra in campo, a seguito del quale l’Arbitro decretò la sospensione definitiva dell’incontro in esame.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti di cui sopra.
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