COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 17 del 12 ottobre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara: POL. COPERTINO – A.S. VICTORIA LOCOROTONDO del 24 settembre 2006 (Reclamo dell’A.S. Victoria Locorotondo avverso il risultato della gara riportato sul Com. Uff. n. 15 del 28 settembre 2006).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 17 del 12 ottobre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara: POL. COPERTINO – A.S. VICTORIA LOCOROTONDO del 24 settembre 2006 (Reclamo dell’A.S. Victoria Locorotondo avverso il risultato della gara riportato sul Com. Uff. n. 15 del 28 settembre 2006). Con reclamo proposto il 29 settembre 2006 dall’A.S. Victoria Locorotondo avverso il risultato della gara in epigrafe, la reclamante sostiene che alla stessa ha partecipato il calciatore TONDO ANGELO, tesserato con la Pol. Copertino, in posizione irregolare, dovendo scontare ancora una giornata di squalifica residua della stagione sportiva 2005 -2006 :la reclamante precisa che il suddetto calciatore è stato squalificato per una giornata per cumulo di ammonizioni nell’ultima gara del campionato della scorsa stagione sportiva e che avrebbe dovuto scontarla nella successiva stagione sportiva (vedi Com. Uff. n. 43 del 6 aprile 2006).Si rileva che il calciatore ha partecipato normalmente a tutte le gare effettuate dalla Pol. Copertino durante l’attuale stagione sportiva e che, dall’indagine effettuata, scaturisce l’irregolarità dell’impiego del predetto calciatore. Preso atto delle controdeduzioni inviate dalla Pol. Copertino, con cui la stessa dichiara di non essere a conoscenza della posizione irregolare del proprio calciatore, in considerazione del fatto che dalla Circolare n. 1 del 21 agosto ,pubblicata dal Comitato Regionale a carattere esclusivamente informativo per tutte le Società dipendenti, non risulta riportato il nominativo del calciatore Tondo Angelo. -Visto l’art. 14 punto 12 lett.b) CGS, questa Commissione Disciplinare ritiene, pertanto, fondato il reclamo proposto dall’A.S. Victoria Locorotondo; P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere il reclamo della Società A.S. Victoria Locorotondo ed infliggere alla Pol. Copertino, a norma dell’art. 12 comma 5 CGS, la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 a favore dell’A.S. Victoria Locorotondo; Non addebitare la tassa atteso l’accoglimento del reclamo.
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