COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 21 del 2 novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: LIBERTAS PALESE – F.C.D. REAL ADELFIA del 24 settembre 2006 (Reclamo della F.C.D. Real Adelfia in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore RUGGIERI FRANCESCO, squalificato fino al 28 settembre 2008 (cfr. Com. Uff. n. 15 del 28 settembre 2006).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 21 del 2 novembre 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA
Gara: LIBERTAS PALESE - F.C.D. REAL ADELFIA del 24 settembre 2006 (Reclamo della F.C.D. Real Adelfia in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore RUGGIERI FRANCESCO, squalificato fino al 28 settembre 2008 (cfr. Com. Uff. n. 15 del 28 settembre 2006).
La Società Real Adelfia ha proposto reclamo avverso la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Ruggieri Francesco, ritenendo la stessa sproporzionata rispetto al comportamento tenuto dal calciatore nei confronti del direttore di gara: la Società chiede che la squalifica venga notevolmente ridimensionata per il gesto compiuto dal calciatore. Sentito l'arbitro, che ha reso supplemento di rapporto, nel quale ha precisato di essere stato colpito in pieno viso da sabbia mista a pietrisco, che gli procurava un leggero fastidio; Alla riunione odierna è intervenuto il legale rappresentante della Società, che ha ribadito la non violenza dell'atto compiuto dal calciatore, tant'è che il direttore di gara non ha riportato alcuna conseguenza fisica, proseguendo normalmente la gara senza, peraltro, ricorrere ad alcuna cura. Inoltre il predetto calciatore non ha mai subito squalifiche di una certa rilevanza. La Commissione, preso atto delle dichiarazioni rilasciate dal Direttore di gara
D E L I B E R A Accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla Società Real Adelfia, riducendo la squalifica inflitta al calciatore Ruggieri Francesco al 28 agosto 2007; Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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