COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 22 del 9 novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara:GIOVENTU’ CALCIO CUTROFIANO – A.S.C. GIGI MERONI MONTESANO del 15 ottobre 2006 (Reclamo dell’ASC Gigi Meroni Montesano in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore PREVITERO ALESSANDRO, squalificato fino al 19 ottobre 2007(Com. Uff. n. 18 del 19 ottobre 2006).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 22 del 9 novembre 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA
Gara:GIOVENTU’ CALCIO CUTROFIANO – A.S.C. GIGI MERONI MONTESANO del 15 ottobre
2006 (Reclamo dell’ASC Gigi Meroni Montesano in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal
Giudice Sportivo a carico del calciatore PREVITERO ALESSANDRO, squalificato fino al 19 ottobre
2007(Com. Uff. n. 18 del 19 ottobre 2006).
La Società ASC Gigi Meroni Montesano ha proposto reclamo avverso la squalifica inflitta al calciatore
Previtero Alessandro ,ritenendo che la stessa è sproporzionata rispetto al comportamento tenuto dal
calciatore nei confronti del direttore di gara.All’udienza odierna è intervenuto il Presidente della Società
reclamante, il quale ha ribadito la richiesta di ridimensionamento della squalifica, comminata al calciatore
a seguito di un atto inconsulto compiuto dallo stesso. Attesa, pertanto, l’assenza di precedenti
provvedimenti disciplinari e in considerazione dell’atteggiamento tenuto dal calciatore a fine gara, questa
Commissione Disciplinare ritiene di poter addivenire ad una riduzione della sanzione;
P.Q.M. D E L I B E R A
Accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla Società Gigi Meroni Montesano riducendo al 31 maggio
2007 la squalifica inflitta al calciatore Previtero Alessandro;
Non addebitare la tassa reclamo stante il parziale accoglimento del reclamo.
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