COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 23 novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: A.S. MARUGGIO CALCIO – A.C. ALEZIO del 5 novembre 2006 (Reclami dell’A.S. .Maruggio Calcio e dell’A.C.Alezio in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Garofalo Aldo dell’A.C. Alezio (cinque gare) e del calciatore Blasi Massimiliano dell’A.S. Maruggio Calcio (cinque gare) (cfr. Com.Uff.n. 22 del 9 novembre 2006).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 24 del 23 novembre 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA
Gara: A.S. MARUGGIO CALCIO – A.C. ALEZIO del 5 novembre 2006 (Reclami dell’A.S. .Maruggio Calcio e dell’A.C.Alezio in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Garofalo Aldo dell’A.C. Alezio (cinque gare) e del calciatore Blasi Massimiliano dell’A.S. Maruggio Calcio (cinque gare) (cfr. Com.Uff.n. 22 del 9 novembre 2006).
Le Società A.C.Alezio e A.S.Maruggio Calcio,i cui reclami sono stati riuniti per connessione,hanno proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo ,con cui lo stesso comminava la squalifica per cinque giornate a carico dei calciatori Garofalo Aldo dell’A.C.Alezio e Blasi Massimiliano dell’A.S.Maruggio Calcio,chiedendo una riduzione delle squalifiche inflitte ai predetti calciatori.Da un’attenta lettura degli atti ufficiali, tuttavia, risulta in maniera chiara ed inequivocabile che il comportamento assunto da entrambi i calciatori è tale da non consentire alla Commissio ne Disciplinare di poter addivenire ad una riforma delle sanzioni inflitte dal Primo Giudice. P.Q.M. D E L I B E R A Respingere i reclami proposti dall’A.C. Alezio e dall’A.S.Maruggio Calcio,confermando la squalifica di cinque giornate a carico del calciatore Garofalo Aldo dell’A.C.Alezio e del calciatore Blasi Massimiliano dell’A.S.Maruggio Calcio; Addebitare la tassa sul conto di ognuna delle Società reclamanti..
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