COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 30 novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.C. TORRE – A.S. MARUGGIO CALCIO del 9 novembre 2006 (Reclamo dell’A.S. Mareggio Calcio avverso il risultato della gara (cfr. Com. Uff.n. 23 del 16 novembre 2006).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 30 novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.C. TORRE – A.S. MARUGGIO CALCIO del 9 novembre 2006 (Reclamo dell’A.S. Mareggio Calcio avverso il risultato della gara (cfr. Com. Uff.n. 23 del 16 novembre 2006). L’A.S. Maruggio Calcio ha proposto reclamo avverso il risultato della gara in oggetto, ritenendo la partecipazione alla stessa del calciatore VALENTE SALVATORE in posizione irregolare perché squalificato: chiede, pertanto, l’applicazione in suo favore dell’art. 12 comma 5 Codice di Giustizia Sportiva. Dopo gli opportuni accertamenti effettuati da questa Commissione il reclamo non può essere accolto, poiché il calciatore ha partecipato alla gara in posizione regolare, avendo scontato le due giornate di squalifica comminate dal Giudice Sportivo con Com. Uff. n. 21 del 2 novembre 2006. Infatti, dall’esame degli atti ufficiali, è risultato che il calciatore Valente Salvatore è stato espulso durante la gara infrasettimanale LEVERANO – Torre del 26 ottobre 2006 scontando quindi le due gare di squalifica nelle gare effettuate il 29 ottobre 2006 ,per l’automatismo delle sanzioni (art. 14 comma 9 CGS )e il 5 novembre 2006. P:QM: D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dall’A.S. Maruggio Calcio confermando il risultato di 2 – 2 conseguito sul terreno di gioco; Addebitare la tassa reclamo sul conto dell’A.S. Maruggio Calcio.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it