COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 7 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Gara:GIOV. CALCIO MURO – REAL SQUINZANO del 12 novembre 2006 (Reclamo della Società Giov. Calcio Muro in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore CAROPPO ALESSANDRO, squalificato fino al 30 giugno 2007-Com.Uff.n. 23 del 16 novembre 2006).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 7 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Gara:GIOV. CALCIO MURO – REAL SQUINZANO del 12 novembre 2006 (Reclamo della Società Giov. Calcio Muro in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore CAROPPO ALESSANDRO, squalificato fino al 30 giugno 2007-Com.Uff.n. 23 del 16 novembre 2006). La Società Gioventù Calcio Muro ha proposto reclamo avverso la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore CAROPPO ALESSANDRO, reo di aver ingiuriato e tentato di colpire con una testata l’arbitro durante la gara in epigrafe. Regolarmente convocato, è intervenuto alla seduta odierna il legale rappresentante della Società Gioventù Calcio Muro, il quale chiedeva l’annullamento della predetta squalifica o, in alternativa, una riduzione della stessa ,commisurandola ai fatti occorsi. La Commissione Disciplinare, esaminati attentamente gli atti ufficiali, ritiene di poter addivenire ad una parziale riduzione della squalifica comminata al suddetto calciatore, attesa l’assoluta assenza di precedenti specifici a carico dello stesso; P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla Società Gioventù Calcio Muro e, conseguentemente,ridurre la squalifica al calciatore CAROPPO ALESSANDRO al 30 aprile 2007; Non addebitare la tassa sul conto della reclamante, stante il parziale accoglimento del reclamo.
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