COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 7 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara:A.S.SURBO – U.G. MANDURIA SPORT del 22 ottobre 2006 (Reclamo dell’U.G. Manduria Sport avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata sul Com. Uff.n. 22 del 9 novembre 2006).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 7 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara:A.S.SURBO – U.G. MANDURIA SPORT del 22 ottobre 2006 (Reclamo dell’U.G. Manduria Sport avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata sul Com. Uff.n. 22 del 9 novembre 2006). L’U.G. Manduria Sport ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo ,ribadendo la richiesta di assegnazione della vittoria della gara in oggetto, contestando all’A.S. Surbo la violazione dell’art. 15 delle NOIF e dell’art. 24 comma 2 del Regolamento LND, pur in presenza di un’ordinanza comunale che vietava l’utilizzazione del campo sportivo per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza, ancorché non imputabili all’A.S. Surbo. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ed ascoltato il dirigente della reclamante, sig. DIMITRI VINCENZO, regolarmente convocato ed intervenuto, osserva che le ragioni addotte dalla reclamante non possono trovare accoglimento in presenza di un’ordinanza emessa dalla pubblica autorità, così come confermato anche dal direttore di gara. P.Q.M. D E L I B E R A - di rigettare il reclamo proposto dall’U.G. Manduria Sport e, per gli effetti, addebitare la tassa sul conto della Società reclamante. - di demandare al CRP, per quanto di sua competenza in merito al recupero della gara in oggetto non disputata per causa di forza maggiore.
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