COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 14 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: ACD GRECIA SALENTINA – A.C. TORRE del 5 novembre 2006 (Reclamo dell’ACD Grecia Salentina in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara e per la squalifica inflitta fino al 31 dicembre 2007 al calciatore MURCIANO VALENTINO (cfr.Com. Uff.n. 22 del 9 novembre 2006).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 14 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: ACD GRECIA SALENTINA – A.C. TORRE del 5 novembre 2006 (Reclamo dell’ACD Grecia Salentina in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara e per la squalifica inflitta fino al 31 dicembre 2007 al calciatore MURCIANO VALENTINO (cfr.Com. Uff.n. 22 del 9 novembre 2006). La Società ACD Grecia Salentina ha proposto reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla gara in oggetto, chiedendo in particolare una congrua riduzione della squalifica comminata al proprio calciatore Murciano Valentino, reo solamente di aver involontariamente impattato con il direttore di gara mentre esultava con i propri compagni di squadra per il pareggio raggiunto, nonché la ripetizione della gara. Alla riunione odierna è intervenuto il legale rappresentante della ricorrente. Questa Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali della gara e considerata l’assenza di precedenti provvedimenti disciplinari a carico del calciatore Murciano, ritiene di poter addivenire ad una riduzione della squalifica, mentre non può trovare accoglimento la richiesta di ripetizione della gara per errore tecnico dell’arbitro. P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla Società ACD Grecia Salentina riducendo al 28 febbraio 2007 la squalifica inferta al calciatore Murciano Valentino, confermando nel resto le impugnate decisioni; Non addebitare la tassa reclamo stante il parziale accoglimento dello stesso.
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