COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 14 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara : ATL. ORSARA – SANT’’ONOFRIO CALCIO del 26 novembre 2006 (Reclamo della Società Sant’Onofrio Calcio in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore MASSA FRANCESCO, squalificato fino al 30 novembre 2007(cfr Com. Uff.n. 25 del 30 novembre 2006).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 27 del 14 Dicembre 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA
Gara : ATL. ORSARA – SANT’’ONOFRIO CALCIO del 26 novembre 2006 (Reclamo della Società
Sant’Onofrio Calcio in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo nei
confronti del calciatore MASSA FRANCESCO, squalificato fino al 30 novembre 2007(cfr Com. Uff.n. 25
del 30 novembre 2006).
LA Società Sant’Onofrio Calcio ha proposto reclamo avverso la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo
al calciatore Massa Francesco ,ritenendo lo stesso estraneo al fatto e chiede pertanto l’annullamento
della sanzione.Dagli atti ufficiali si rileva,invece, che il comportamento tenuto dal calciatore nei confronti
dell’arbitro è stato oltremodo irriguardoso(sputo in faccia all’arbitro e rientro precipitoso verso lo
spogliatoio per non farsi riconoscere);
-Considerato che il referto arbitrale è fonte di prova privilegiata e che il provvedimento adottato dal Primo
Giudice si appalesa congruo in relazione ai fatti occorsi;
P.Q.M. D E L I B E R A
Respingere il reclamo presentato dalla Società Sant’Onofrio Calcio disponendo l’addebito della tassa sul
conto della reclamante.
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