COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 14 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di FOGGIA Gara: SPORTING FOGGIA – ATLETICO MANFREDONIA del 26 novembre 2006 (Reclamo della Società Sporting Foggia in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo nei confronti dell’allenatore, sig. Petrone Roberto, e dei calciatori Angelillis Antonio, Valente Simone, Consalvo Angelo e Rinaldi Ciro Vincenzo. – cfr Com.Uff. n. 20 del 30 novembre 2006)

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 14 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di FOGGIA Gara: SPORTING FOGGIA – ATLETICO MANFREDONIA del 26 novembre 2006 (Reclamo della Società Sporting Foggia in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo nei confronti dell’allenatore, sig. Petrone Roberto, e dei calciatori Angelillis Antonio, Valente Simone, Consalvo Angelo e Rinaldi Ciro Vincenzo. – cfr Com.Uff. n. 20 del 30 novembre 2006) La Società Sporting Foggia ha proposto reclamo avverso i provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo nei confronti dei tesserati, di cui in epigrafe, ritenendoli eccessivi e non rispondenti ai fatti occorsi :chiede il ridimensionamento di tutti i provvedimenti. Rilevato che il referto arbitrale è fonte di prova privilegiata rispetto alle argomentazioni addotte dalla Società reclamante e che il comportamento offensivo e minaccioso tenuto dall’allenatore e dai calciatori durante la gara e a fine gara è stato congruamente sanzionato dal Primo Giudice; P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dalla Società Sporting Foggia addebitando la tassa reclamo sul conto della reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it