COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 21 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.C. Accadia Calcio – S.S. Acropolis Rocchetta del 26 novembre 2006 (Reclamo della S.S. Acropolis Rocchetta avverso il risultato della gara e l’ammenda di euro 150,00 (Com. Uff. n. 20 del 30 novembre 2006).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 21 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.C. Accadia Calcio – S.S. Acropolis Rocchetta del 26 novembre 2006 (Reclamo della S.S. Acropolis Rocchetta avverso il risultato della gara e l’ammenda di euro 150,00 (Com. Uff. n. 20 del 30 novembre 2006). La Società S.S. Acropolis Rocchetta ha proposto reclamo avverso la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 – 0 inflitta dal Giudice Sportivo. La Commissione Disciplinare rileva che il predetto reclamo è irricevibile, in quanto inviato oltre i termini perentori previsti dall’art. 42 comma 5 CGS; P.Q.M. D E L I B E R A Dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla S.S. Acropolis Rocchetta ,disponendo l’addebito della tassa sul conto della reclamante.
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