COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 4 Gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: ASD Casarano – Virtus Casarano del 17 dicembre 2006 (Reclamo dell’ASD Casarano in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo nei confronti della Società per la squalifica del campo per una gara da disputare a porte chiuse e per le squalifiche inflitte ai calciatori Bruno Francesco e Narcisi Vincenzo (cinque gare – Com. Uff. n. 28 del 21 dicembre 2006).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 4 Gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: ASD Casarano – Virtus Casarano del 17 dicembre 2006 (Reclamo dell’ASD Casarano in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo nei confronti della Società per la squalifica del campo per una gara da disputare a porte chiuse e per le squalifiche inflitte ai calciatori Bruno Francesco e Narcisi Vincenzo (cinque gare – Com. Uff. n. 28 del 21 dicembre 2006). L’ASD Casarano ha proposto reclamo avverso i provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo nei confronti dei calciatori Bruno Francesco e Narcisi Vincenzo, nonché per la squalifica del campo per una gara da disputare a porte chiuse, ritenendoli eccessivi e non rispondenti ai fatti occorsi: chiede, pertanto, di annullare il provvedimento della squalifica del campo per una gara con la disputa della stessa a porte chiuse e la riduzione delle squalifiche comminate ai calciatori. Considerato che non è impugnabile la squalifica del campo di gioco per una giornata di gara ai sensi dell’art. 41 comma 3 lett. c CGS; Rilevata che il referto arbitrale è fonte di prova privilegiata rispetto alle argomentazioni addotte dalla Società reclamante; P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dall’ASD Casarano disponendo l’addebito della tassa sul conto della recla mante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it