COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 11 Gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara: A.C. Ostuni Sport – Victoria Locorotondo del 10 dicembre 2006 (Reclamo dell’A.C. Ostini Sport in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per l’ammenda di euro 600,00 e per l’inibizione inflitta al sig. Santomanco Giuseppe fino al 30 giugno 2007 (cfr. Com. Uff. n. 27 del 14 dicembre 2006).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 30 del 11 Gennaio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di ECCELLENZA
Gara: A.C. Ostuni Sport – Victoria Locorotondo del 10 dicembre 2006 (Reclamo dell’A.C. Ostini Sport in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per
l’ammenda di euro 600,00 e per l’inibizione inflitta al sig. Santomanco Giuseppe fino al 30 giugno 2007
(cfr. Com. Uff. n. 27 del 14 dicembre 2006).
La Società A.C. Ostuni Sport ha proposto reclamo avverso l’inibizione comminata al dirigente, sig.
Santomanco Giuseppe, e per l’ammenda di euro 600.00, ritenendo le decisioni del Giudice Sportivo
eccessive e non rispondenti ai fatti realmente accaduti: chiede , pertanto, di ridurre adeguatamente la
sanzione inflitta al sig. Santomanco Giuseppe e l’annullamento dell’ammenda. Ritenuto, pertanto, che
quanto dedotto dalla reclamante non trova conferma negli atti ufficiali, anche in presenza di specifici
precedenti disciplinari;
Considerato che i rapporti resi sia dall’arbitro che dagli assistenti sono fonte privilegiata e che i
provvedimenti disciplinari adottati dal Primo Giudice si appalesano congrui, in relazione ai fatti occorsi;
P.Q.M. D E L I B E R A
Respingere il reclamo presentato dall’A.C. Ostuni Sport disponendo l’addebito della tassa sul conto della
reclamante.
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