COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 11 Gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: A.S. Veglie – U.S.D. Erchie del 10 dicembre 2006 (Reclamo dell’A.S. Veglie in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Capoccia Francesco, squalificato per 6 (sei) gare (cfr. Com. Uff. n. 27 del 14 dicembre 2006).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 30 del 11 Gennaio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di PROMOZIONE
Gara: A.S. Veglie – U.S.D. Erchie del 10 dicembre 2006 (Reclamo dell’A.S. Veglie in opposizione al
provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Capoccia Francesco,
squalificato per 6 (sei) gare (cfr. Com. Uff. n. 27 del 14 dicembre 2006).
L’A.S. Veglie ha proposto reclamo avverso la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Capoccia
Francesco, ritenendola eccessiva per i fatti occorsi: chiede, pertanto, che venga equamente
ridimensionata. Questa Commissione Disciplinare, rilevata l’assenza assoluta di precedenti specifici ed
in considerazione che l’assistente dell’arbitro non ha subito danni fisici, ritiene di poter addivenire ad una
parziale riforma della sanzione comminata dal Primo Giudice;
P.Q.M. D E L I B E R A
Accogliere parzialmente il reclamo proposto dall’A.S. Veglie riducendo a 4 (quattro) giornate la squalifica
inferta al calciatore Capoccia Francesco. Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del
reclamo.
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