COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 18 Gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: NUOVA GAGLIANO DEL CAPO – A.S. SALIGNANO del 3 dicembre 2006 (Reclamo dell’A.S. Salignano avverso il risultato della gara riportato sul Com. Uff. n. 28 del 21 dicembre 2006).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 18 Gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: NUOVA GAGLIANO DEL CAPO – A.S. SALIGNANO del 3 dicembre 2006 (Reclamo dell’A.S. Salignano avverso il risultato della gara riportato sul Com. Uff. n. 28 del 21 dicembre 2006). L’A.S. Salignano ha proposto reclamo avverso il risultato della gara in oggetto, chiedendo che venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara alla Nuova Gagliano del Capo per il comportamento tenuto dai tifosi locali per tutta la durata della gara. Alla seduta odierna è intervenuto il legale rappresentante della Società. Questa Commissione ha esaminato gli atti, nonché il supplemento di rapporto reso dall’arbitro, il quale ha affermato che la gara è terminata regolarmente; P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo in epigrafe citato addebitando la tassa sul conto della Società reclamante.
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