COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 09 Novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. BARISARDO ( Campionato di Promozione) Avverso delibera G.S. C.U. n° 15 del 26.10.2006. Gara Barisardo / Ittiri del 22.10.2006.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 09 Novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. BARISARDO ( Campionato di Promozione) Avverso delibera G.S. C.U. n° 15 del 26.10.2006. Gara Barisardo / Ittiri del 22.10.2006. L’U.S. Barisardo proponeva rituale reclamo avverso la squalifica per quattro giornate del proprio giocatore Mameli Luca, sanzionato dal Giudice Sportivo per aver dato uno spintone all’arbitro e per averlo insultato trivialmente. La Commissione, esaminato il rapporto del direttore di gara e constatato che dallo stesso emerge che il Mameli Luca si sarebbe limitato a proferire frasi ingiuriose all’indirizzo dello stesso arbitro ed a spingerlo con entrame le mani, senza tuttavia porre in essere alcun atto di violenza, ritiene che la sanzione più adeguata, anche in rapporto a fatti consimili, debba essere quella della squalifica per tre giornate di gara. Del resto lo stesso Giudice Sportivo, con il suo provvedimento, limitandosi ad infliggere la sanzione della squalifica per quattro giornate di gara, ha correttamente ritenuto la insussistenza del fatto violento, sanzionato , a mente dell’art.14, n° 2 bis, lettera d), con un minimo di otto giornate di squalifica. Pertanto il fatto sopramenzionato, ivi compreso la spinta nei confronti dell’arbitro, va essenzialmente ritenuto un fatto ingiurioso e di protesta non essendo lo stesso espressione di un atteggiamento violento ma rappresentando il completamento di una condotta volta ad offendere lo stesso direttore di gara ed a protestare, seppure in maniera poco ortodossa, avverso una decisione di quest’ultimo. Per tali motivi, la Commissione, in riforma parziale dell’impugnata decisione, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Mameli Luca a tre giornate di gara disponendo il non addebito della tassa.
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