COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 09 Novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. LA PALMA M.U. ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 15 del 26.10.2006. Gara La Palma M.U. / Su Planu del 22.10.2006.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 09 Novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. LA PALMA M.U. ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 15 del 26.10.2006. Gara La Palma M.U. / Su Planu del 22.10.2006. La società G.S. La Palma M.U. ha proposto rituale reclamo avverso la squalifica per quattro giornate inflitta, al giocatore Antinori Alberto, perché, espulso per aver colpito un avversario con una gomitata al volto, insultava il direttore di gara proferendo nel contempo bestemmie. La reclamante rileva, in primo luogo, che, secondo quanto si evince dal referto arbitrale, la espulsione del giocatore avvenne per doppia ammonizione e non direttamente. Ciò, a riprova del fatto che il fallo commesso non era stato particolarmente violento. Quanto alla espressione offensiva ascritta, la stessa reclamante assume che essa consegue da una errata interpretazione dell’arbitro e, quanto alla bestemmia, che non fu affatto proferita. Domanda, pertanto, una adeguata riduzione della squalifica. La Commissione letto il referto arbitrale, ritiene fondato il rilievo che attiene alla doppia ammonizione che determinò l’espulsione, non essendo stato espressamente specificato, nel referto, che il provvedimento sia stato decretato direttamente, a seguito del fallo commesso dal giocatore. La Commissione, ritiene inoltre provato il solo addebito riguardante l’espressione offensiva ascritta, e che non possa viceversa assumere i caratteri della bestemmia il termine riportato nel referto arbitrale, qualificabile piuttosto come una esclamazione, seppure volgare. Per tali motivi, la portata delle espressioni attribuite al giocatore Antinori va circoscritta nell’ambito di una volgare e scomposta reazione verbale, e, pur tenuto conto del ruolo di capitano, deve perciò determinare una adeguata riduzione della squalifica. Per tali motivi, la Commissione, in accoglimento del reclamo, DELIBERA di ridurre la squalifica a tre giornate. Dispone il non addebito della tassa.
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