CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 21/11/2006 TRA A.S.D. Robur Basket Saronno contro Federazione Italiana Pallacanestro

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 21/11/2006 TRA A.S.D. Robur Basket Saronno contro Federazione Italiana Pallacanestro COLLEGIO ARBITRALE AVV. MARIO ANTONIO SCINO - PRESIDENTE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – ARBITRO AVV. MASSIMO CIARDULLO – ARBITRO L O D O nel procedimento di Arbitrato promosso da: A.S.D. Robur Basket Saronno, in persona del Presidente in carica Sig. Gabriele Bertizzolo, con sede in Saronno alla via C. Colombo n. 44, rappresentata e difesa dall’ Avv. Enrico Duranti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla Via Premuda n. 3 (tel. 06.39750148 / fax 06.39742076) - RICORRENTE - CONTRO Federazione Italiana Pallacanestro, in persona del suo Presidente in carica pro-tempore Prof. Fausto Maifredi, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Guido Valori e Paola M. A. Vaccaro ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, al Viale delle Milizie n. 106 ( tel. 06.37513621-3 / fax 06.3721869/e.mail g.valori@studiovalori.com – p.vaccaro@studiovalori.com ) - RESISTENTE - FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO In data 18 marzo 2006 il Consiglio Federale, con Comunicato Ufficiale n. 587 pubblicato il 19.03.2006, ha emanato le DOA (Disposizioni Organizzative Annuali) 2006/2007. In particolare, nella nuova versione sono state apportate alcune innovazioni sull’ordinamento dei campionati nazionali maschili di serie B/Ecc. e di serie B. Le più rilevanti disposizioni hanno riguardato la riduzione delle squadre partecipanti al campionato di serie B/Ecc. (da 32 a 28 squadre) ed al campionato di serie B (da 64 a 56 squadre), con un meccanismo che prevede il proporzionale aumento delle squadre che devono retrocedere. Successivamente, in data 11 luglio 2006, A.S.D. Robur Basket Saronno ha sottoposto la controversia de qua alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport per la conciliazione prima dell’instaurazione del procedimento arbitrale dinanzi al medesimo organo. Il Conciliatore, Prof. Francesco Tufarelli, in data 4 settembre 2006, preso atto del mancato accordo tra le parti, ha dichiarato estinta la procedura conciliativa. Con atto depositato in data 4 ottobre 2006 Prot. n. 1586, A.S.D. Robur Basket Saronno ha proposto istanza di arbitrato dinanzi alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, formulando, nella propria istanza, le seguenti conclusioni: « [...]Voglia il Collegio Arbitrale adito, disattesa ogni diversa e contraria istanza 1) accertare e dichiarare l’illegittimità delle Disposizioni Organizzative Annuali 2006/2007 sul riordino del Campionati Nazionali Dilettantistici in quanto immotivatamente adottate in violazione del principio di rispetto del quadriennio olimpico dettato dalla Convenzione LNP/FIP attualmente in vigore, disponendone l’immediata revoca; 2) in via del tutto subordinata disporre il differimento dell’entrata in vigore delle citate disposizioni dopo la scadenza dell’attuale quadriennio olimpico e quindi alla stagione sportiva 2008-2009; 3) con vittoria delle spese di arbitrato e refusione della relativa tassa ». Con atto del 13 ottobre 2006 la Federazione Italiana Pallacanestro si è costituita nel procedimento arbitrale, rassegnando le seguenti conclusioni: « […] Piaccia all’Organo Arbitrale adito, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile / improcedibile il ricorso e la relativa procedura per tutti i motivi esposti sub 1 del presente atto. Subordinatamente nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della superiore eccezione pregiudiziale, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di difesa nonché di spese, competenze ed onorari di procedura e con refusione di quanto anticipato dalla FIP anche a titolo di diritti amministrativi ». Il 17 ottobre 2006 il Presidente della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, visto il Regolamento della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport ha nominato il Presidente e ha costituito il Collegio Arbitrale in epigrafe. Gli Arbitri hanno formulato l’accettazione di cui all’art. 14 del Regolamento e, in data 21 novembre 2006, si è svolta la prima udienza innanzi al Collegio. In questa sede, dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, si è svolta la discussione. All’esito, il Collegio tratteneva il giudizio per la decisione. MOTIVI Analizzando l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla FIP e considerate le deduzioni in punto formulate dalla società istante si osserva quanto segue. La questione viene posta in termini di decadenza dal diritto di ricorrere dinanzi all’Organo camerale ai sensi dell’art.5 del Regolamento della Camera. Ciò in quanto il provvedimento impugnato, ossia le Disposizioni Organizzative Annuali della FIP anno sportivo 2006/07, è stato emanato dal Consiglio Federale nella riunione del 18.03.2006 e pubblicato su Comunicato Ufficiale n.587 del 19.03.2006. Da ciò discende, secondo la difesa della FIP, che il provvedimento, nella parte ritenuta lesiva dalla ricorrente, andava impugnato nel termine decadenziale di 30 giorni, come prescritto dal Regolamento della Camera, decorrenti dalla pubblicazione su Comunicato Ufficiale. Di contro l’impugnazione è intervenuta, a mezzo del prodromico ricorso con richiesta di conciliazione, in data 10.07.2006 (data di notifica alla FIP della istanza di conciliazione), ossia a termini spirati, come la FIP rilevava già in sede conciliativa. A tali argomenti la parte istante oppone il dettato dell’art.68 R.E. FIP che, tra l’altro, recita «Entro il 30 giugno di ciascun anno sportivo il Consiglio Federale emana le “DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI che contengono […]»; ed ancora « […] Le Disposizioni Organizzative Annuali sono pubblicate su apposito comunicato, distribuito a tutte le società affiliate a cura della Segreteria Federale ed entrano in vigore il 1° luglio dell’anno successivo […]»; infine « […] Le DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI possono essere modificate, con apposite delibere del Consiglio Federale, nelle quali sarà precisato il momento della loro entrata in vigore.». Da tale norma la parte istante argomenta che, pur essendo state le DOA emanate a marzo 2006, avrebbero assunto cogenza nell’ordinamento sportivo a partire dal 1 luglio 2006, con la conseguenza che, a partire dalla data di entrata in vigore, va rintracciato il dies a quo per l’impugnazione. Tale argomento, che vorrebbe fondare una sorta di efficacia “affievolita” della normativa contenuta nelle DOA per il periodo intercorrente tra la deliberazione della stessa e l’inizio dell’anno sportivo successivo, sarebbe confortato, a parere della ricorrente, da quanto affermato dalla norma stessa circa la modificabilità delle DOA. Compito di questo Collegio è, quindi, quello di fornire una interpretazione della richiamata normativa che sia in linea con i principi generali di diritto in materia di termini decadenziali. Non si può invero prescindere dal dettato dell’art.5 del Regolamento della Camera, norma che regola la procedura dinanzi a questo Organo. L’art. 5 espressamente commina la sanzione processuale della decadenza qualora la procedura dinanzi alla Camera non venga promossa entro il termine, definito perentorio, di 30 giorni dalla conoscenza dell’atto o fatto impugnato. Il tenore letterale della disposizione citata non pare lasciare alcuno spazio a interpretazioni differenti da quella risultante, appunto, dalla lettera della norma, nella quale non si rintracciano riferimenti al momento della applicazione dell’atto impugnato, valendo la sola ed esclusiva conoscenza dell’atto stesso. L’argomento testuale è confortato da quello teleologico. La decadenza comminata dal Regolamento ha una portata di carattere generale, ossia è precettiva nei confronti di tutti i soggetti appartenenti a vario titolo all’ordinamento sportivo, che hanno astrattamente la facoltà di adire l’Organo Camerale, ed è quindi finalizzata a dare certezza e uniformità alla procedura dinanzi all’Organo Camerale. Ci si potrebbe quindi interrogare sulla portata dell’art. 5 in parte qua, solo qualora una norma regolamentare interna allo specifico movimento federativo, contenesse un richiamo espresso al termine decadenziale di cui all’art.5, ma non pare che l’art.68 R.E. FIP, citato dalla istante, abbia tale contenuto e tale portata, con la conseguenza che non potrebbe essere utilizzato quale norma atta ad integrare il contenuto dell’art.5 Reg. Camera. L’art.68 R.E. FIP fa invece riferimento alla entrata in vigore delle DOA, ossia agisce sul piano sostanziale e non procedurale, e se è vero che la locuzione “entrata in vigore” può obiettivamente prestarsi a interpretazioni equivoche è pur vero che la stessa va correttamente valutata nell’ambito della regolamentazione sportiva di carattere squisitamente tecnico, quale quella contenuta nelle DOA, in forza della quale l’entrata in vigore corrisponde alla efficacia esecutiva della normativa, possibile solo per l’anno sportivo successivo a quello di emanazione (in base al principio di salvaguardia dell’anno sportivo), salvi i casi particolari di modifica delle norme contenute nelle DOA- cui fa cenno sempre l’art.68 R.E.- che entrano in vigore alla data indicata nella delibera di modifica. Proprio tale ulteriore disposizione contenuta nelle DOA, e citata da parte istante, risulta essere di conforto all’interpretazione della regola come dianzi prospettata. Ed infatti, qualora le DOA nascessero prive di cogenza normativa, quali meri provvedimenti programmatici, non avrebbe alcun senso prevedere le successive variazioni e modifiche con appositi provvedimenti del consiglio federale nei quali deve essere stabilita la data di entrata in vigore, mentre, ipotizzando che le DOA nascono dotate dell’imperio proprio delle norme, e ritenendo l’entrata in vigore quale sinonimo di esecutività, si giustifica l’esistenza della disposizione contenuta nel n.3 dell’art.68. Ben è vero che la tempestività dell’impugnazione di un atto normativo di carattere generale, deve essere valutata non rispetto alla esecutività ma alla precettività, circostanza peraltro nota alla stessa parte istante se è vero, come è vero, che la società ha impugnato il provvedimento normativo senza attendere l’adozione di uno specifico atto applicativo della normativa di cui la stessa fosse specifica destinataria, circostanza che avrebbe potuto in ipotesi confortare la tesi esposta dalla medesima società. Tanto posto si ritiene che possano ritenersi superate le ulteriori considerazioni che le rispettive difese hanno illustrato in merito alla pregiudiziale sollevata dalla FIP e deve, pertanto, essere dichiarata l’inammissibilità dell’istanza arbitrale. La peculiarità delle questioni trattate giustifica una parziale compensazione delle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale e di quelle lite che, per la restante parte, seguono il principio della soccombenza. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti • Dichiara l’inammissibilità dell’istanza di arbitrato formulata dalla A.S.D. Robur Basket Saronno con atto depositato in data 4 ottobre 2006 Prot. n. 1586; • condanna le parti, con vincolo di solidarietà, al pagamento degli onorari e delle spese di arbitrato – liquidati dalla Camera con provvedimento a’ sensi dell’art. 22 del vigente Regolamento – secondo la seguente ripartizione: • a carico della A.S.D. Robur Basket Saronno nella misura di 2/3 dell’importo complessivo; • a carico della Federazione Italiana Pallacanestro nella misura di 1/3 dell’importo complessivo; • condanna la A.S.D. Robur Basket Saronno alla rifusione, a favore della Federazione Italiana Pallacanestro, di 2/3 delle spese di difesa liquidate per questa quota in Euro 800,00 (ottocento/00), oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge; • dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Così deciso in Roma il 21 novembre 2006 all’unanimità e in conferenza personale degli arbitri. Il Collegio Arbitrale F.to Mario Antonio Scino F.to Maurizio Benincasa F.to Massimo Ciardullo
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