COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°44 del 18 maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. SORSO ( Play-Off di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U.n° 43 dell’11 maggio 2006. Gara Sorso / Siniscola del 07.05.2006.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°44 del 18 maggio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S.D. SORSO ( Play-Off di 1^ Categoria )
Avverso delibera G.S. C.U.n° 43 dell’11 maggio 2006.
Gara Sorso / Siniscola del 07.05.2006.
La società Sorso Calcio ha proposto rituale reclamo avverso la squalifica del terreno di gioco per due giornate di gara e l’ammenda di Euro 200,00 inflitta alla stessa società perché, durante tutto il corso della gara i suoi sostenitori insultavano e minacciavano ripetutamente uno degli assistenti arbitrali; a fine gara, mentre la terna arbitrale faceva rientro negli spogliatoi, veniva colpita da numerosi sputi che provenivano da un gruppo di sostenitori della medesima Sorso Calcio. In particolare, l’arbitro ed uno degli assistenti venivano colpiti da sputi al capo ed alle spalle, che causavano loro un forte senso di nausea; sempre al termine della gara, uno dei cancelli del terreno di gioco veniva aperto così da consentire l’ingresso di alcuni sostenitori della società Sorso Calcio, che cercavano di provocare i giocatori della società Siniscola, senza peraltro riuscirvi grazie all’intervento dell’arbitro e di un agente della Polizia Municipale.
La reclamante ha contestato gli addebiti. Ha in particolare sostenuto, quanto al comportamento del pubblico, che alcuni sostenitori locali insultarono uno degli assistenti arbitrali, senza peraltro minacciarlo, e che, effettivamente, la terna arbitrale fu colpita da qualche sputo, senza altre conseguenze. Ha soggiunto la reclamante che il cancello del terreno di gioco fu aperto da un addetto per consentire l’ingresso allo spogliatoio soltanto da parte dei due dirigenti del Siniscola e del Presidente della società Sorso, a differenza di quanto riferito dall’arbitro e da uno degli assistenti, nell’allegato al referto.
La reclamante ha pertanto concluso domandando, in via principale, la revoca della sanzione della squalifica del campo, ed in subordine la riduzione dell’ammenda, perché ritenuta eccessiva.
La Commissione, letto il referto arbitrale ed il supplemento redatto da un assistente dell’arbitro, nei quali vengono dettagliatamente descritti gli episodi ascritti, ritiene pienamente provati gli addebiti, e prive di valenza le argomentazioni proposte dalla reclamante. Nei suddetti documenti trovano riscontro incomputabile gli episodi di intolleranza e di indisciplina attribuiti alla tifoseria locale ed alla società, per mezzo dei suoi addetti, che hanno determinato le sanzioni del G.S.. La gravità di essi è tale da giustificare le sanzioni inflitte che devono perciò essere integralmente confermate.
Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo.
Dispone l’addebito della tassa.
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